Sez. 1 - , Ordinanza n. 24056 del 06/09/2021 (Rv. 662390 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Ipoteca giudiziale - Inefficacia ex art. 168, ultimo comma L.F. - Consecuzione del fallimento al concordato preventivo - Accertamento in sede di opposizione allo stato passivo dello stato di insolvenza già al tempo del concordato preventivo - Ammissibilità - Mancanza di tale accertamento nella sentenza dichiarativa di fallimento - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice può accertare, ai sensi dell'art. 98 l.fall., la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo e il successivo fallimento al fine di escludere, ex art. 168, comma 3, l.fall., la prelazione ipotecaria a favore di un credito concorsuale, ancorché la sentenza dichiarativa di fallimento non abbia accertato l'insolvenza del debitore già al tempo della sua ammissione alla procedura concordataria.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)