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Sez. 2, Sentenza n. 1624 del 13/03/1982 (Rv. 419457 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - LICEITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419457-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - LICEITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Lo stabilire se un determinato uso della cosa comune da parte del singolo condomino (nella specie: posa di tubazioni) rientri o meno tra quelli consentiti è compito del giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivata. (Conf 1336/81, mass n 411948; (Conf 454/80, mass n 403826; (Conf 5220/78, mass n 394980).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)