Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese
Testo in vigore al
Art. 11 Disposizioni tributarie
1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979, n. 24.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo . Esso puo' essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF), dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata, anche in sede di pagamento dell'acconto in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e' computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' stato indicato.
4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'articolo 13.
Art. 12 Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali
1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.
3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sotenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla cessione del contributo. Non possono essere ammessi al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarita' della documentazione prodotta e la conformita' delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di certificazione deve attestare anche l'effettivita' delle stesse.
5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo e' erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta i sensi del comma 4, attestanti l'effettivita' delle spese sostenute e la conformita' delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.
6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalita' di cui all'articolo 10.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalita' di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonche' gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.
9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
Art. 13 Revoca delle agevolazioni
1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne da' immediata comunicazione al Ministro delle finanze.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 .
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalita' di cui al comma 5.
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degl interventi di cui all'articolo 6.
Art. 14 Agevolazioni per la diffusione commerciale
1. A valere sulle disponibilita' attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394.
2. La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito dell'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.
3. Entro i limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilita' assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970.
Capo III. Partecipazione ad azioni comunitarie e disposizioni per le aree territoriali svantaggiate
Art. 15 Partecipazioni ad azioni comunitarie
1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dimissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalita' previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, coma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma puo' essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.
2. In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli oraganismi comunitari. Il CIPE determina altresi', ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88.
3. Le agevolazioni previste dagli interventi confinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche' per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.
5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da spedifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati.
In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
Art. 16 Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate
1. Per le imprese e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita europee del 21 marzo 1989 e interessati delle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni di ciu agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonche' l'importo delle agevolazioni stesse sono aumentati del 50 per cento.
2. Le somme si cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281, che, ai sensi della presente legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o di disponibilita' finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero ripartite tra le stesse con le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 43.
3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario degli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilita' complessive del fondo medesimo.
Capo IV. Consorzi e societa' consortili tra piccole imprese
Art. 17 Soggetti beneficiari
1. I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scoppo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.
2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' i consorzi e le societa' consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.
Art. 18 Composizione dei consorzi e delle societa' consortili
1. I consorzi e le societe' consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.
2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento dezl consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
Art. 19 Oggetto dell'attivita'
1. L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, puo' riguardare:
a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;
b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
e) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
f) la partecipazione nei mercati nazoinali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;
g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
i) l'assistenza e la consulenza per la proggettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonche' l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualita' e la prestaszione delle relative garanzie;
m) la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati;
n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune;
o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
q) altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.
Art. 20 Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attivita' di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi puo' essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilita' effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.4
Art. 21 Accesso ai contributi
1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le societa' consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attivita', anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43, comma 1. Il programma deve indicare:
a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;
b) le modalita' e i tempi di realizzazione;
c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.
2. I programmi relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesio termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo.
5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo e' compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.2
6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 4.
7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono regolarmente le modalita' per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.
8. I programmi di spesa gia' presentati al Mediocredito centrale da consorzi e societa' consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorita' qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5.
Art. 22 Ammontare del contributo e liquidazione
1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 e' concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non piu' di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.
2. Per i consorzi e le societa' consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, il contributo e' concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.
3. Il contributo per il medesimo programma e' cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in piu' soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.
4. Il contributo puo' essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo e' inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.
Art. 23 Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240
1. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle societa' consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, e' integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. I soggetti di cui all'artico 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine e' conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori".
Art. 24 Finanziamenti agevolati
1. Per la promozione delle attivita' di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili.
2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attivita' di cui all'articolo 19. Il limite e' elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la societa' consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.
Art. 25 Intervento del Mediocredito centrale
1. Il Mediocredito centrale e' autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.
2. Per i consorzi e le societa' consortili fra piccole imprese ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.
3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Le disponibilita' residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.
Art. 26 Garanzia integrativa
1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cosi' come modificati dall'articolo 12-bis del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti:
"La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimo e dei soggetti interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite".
2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' sostituito dai seguenti:
"La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite".
3. Con le modalita' ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, puo' essere accordata dal Mediocredito centrale alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato dalle imprese.
4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle societa' consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.
Art. 27 Societa' consortili miste
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.
2. Le societa' consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse universita', CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonche' associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.
3. Al punto 4o dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: "sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse.
4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla meta' dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non puo' essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla societa' consortile.
5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attivita' delle societa' consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attivita' delle societa' consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purche' se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.
6. Alle societa' consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.
7. Le attivita' delle societa' consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonche' la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita' sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;
d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attivita' collettive;
e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;
h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.
8. Per le attivita' di cui al comma 7 possono essere concessi, alle societa' consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le societa' consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.
9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. I programmi relativi ad attivita' di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che e' a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.
13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purche' non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.
14. Le societa' consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle societa' consortili a cui partecipano anche le universita' e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.
Art. 28 Revoca delle agevolazioni
1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 e' disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.
2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla societa' consortile beneficiari, il consorzio o la societa' consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare e' determinata sulla base del tasso d'interesse legale.
3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le relative somme affluiscono al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.
Capo V. Consorzi di garanzia collettiva fidi
Art. 29 Consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'articolo 30 che abbiano come scopo sociali:
a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.
2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'articolo 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziene consorziate.
2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.
Art. 30 Ammissione alle agevolazioni statali
1. Le cooperative, in consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.
Art. 31 Modalita' dell'intervento statale
1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, societa' consortili o cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro e' aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le cooperative, i consorzi o le societa' consortili abbiano competenza operativa estesa al territorio regionale. Il medesimo limite puo' essere aumentato al 50 per cento per le cooperative, i consorzi e le societa' consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
2. Ciascun consorzio, societa' consortile o cooperativa e' ammesso all'intervento dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita di versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.
3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le societa' consortili abbiano beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 e' determinato tenendo conto anche dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.
4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo e' effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative, i consorzi e le societa' consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorche' le procedure di recupero siano esaurite.
5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato e' affidata al Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali, commerciali e di servizi assistiti dalle garanzie collettive, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.