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Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige

Testo in vigore al

Art. 22

1. La potesta' della Regione di emanare norme legislative ai sensi dell'art. 4, n. 11 dello Statuto, non riflette il rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, ne' gli oneri fiscali relativi all'esercizio dell'attivita' venatoria.

Titolo IV. Industria e commercio

Art. 23

1. Le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio relative alle Camere di commercio, industria e agricoltura sono svolte dalla Regione nei limiti della sua competenza.

2. Nell'esercizio della potesta' legislativa di cui all'articolo 4, n. 13 dello Statuto, la Regione terra' conto della necessita' che le Camere di commercio, industria e agricoltura possano continuare a svolgere le attribuzioni ad esse affidate dallo Stato. Relativamente allo esercizio di tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad essere esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 24

1. Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvederanno ad inviare, per conoscenza, al Ministero dell'industria e del commercio copia dei bilanci e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni da esse adottate.

Art. 25

1. Le aliquote dell'imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, sono stabilite, entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, dalla Regione di intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 26

1. I provvedimenti concernenti le fiere, mostre ed esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 27

1. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge dello Stato, le attribuzioni che il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, demanda alla Giunta provinciale amministrativa, spettano nella Regione ad una Commissione regionale nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta come segue:

  1. a) il Presidente della Giunta regionale o un assessore regionale da lui delegato;

  2. b) due membri designati dal Commissario del Governo;

  3. c) due membri rappresentanti l'Amministrazione provinciale di Trento e quella di Bolzano, designati dai presidenti delle rispettive Giunte;

  4. d) due membri rappresentanti dei commercianti, di cui uno designato dalla Camera di commercio di Trento e uno da quella di Bolzano;

  5. e) due membri rappresentanti dei lavoratori, di cui uno designato dall'Ufficio del lavoro di Trento e uno da quello di Bolzano.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale. La Commissione decide a maggioranza dei presenti, con l'intervento di almeno cinque membri. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 29

1. Per i giacimenti minerari che vengono dichiarati di interesse nazionale da una legge generale dello Stato, l'attivita' amministrativa e' esercitata dalla Regione alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge medesima.

Titolo V. Comunicazioni e trasporti

Art. 30

1. La potesta' di emanare norme legislative nelle materie previste dall'art. 4, n. 14 dello Statuto, non si riferisce alle ferrovie esercitate dallo Stato e ai servizi delle poste, delle telecomunicazioni e radio-comunicazioni.

Art. 31

1. La potesta' legislativa di cui al n. 6 dell'art. 5 dello Statuto, non si riferisce ai servizi la cui gestione e' di pertinenza delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ne' alle concessioni in atto fino alla scadenza.

Art. 32

1. Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di comunicazione e trasporti relativi a linee che abbiano tutto il percorso sul territorio della Regione, qualora non implichino intervento finanziario dello Stato. Devono essere fatte salve le esigenze della difesa nazionale.

2. Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione il provvedimento di concessione di competenza del Ministero del trasporti e' adottato previo parere della Giunta regionale da emettersi nel termine perentorio di giorni, trenta dalla richiesta.

3. Nei riguardi dei trasporti regionali degli effetti postali si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari di pubblici trasporti dalle norme dello Stato per il trasporto degli effetti predetti.

Art. 34

1. Il Comitato regionale di coordinamento trasporti deve essere sempre sentito per la concessione di nuovi autoservizi di linea per viaggiatori e merci, nonche' per la modifica delle clausole vigenti di concessioni, riguardanti le modalita' di esercizio dei servizi medesimi.

2. Le deliberazioni degli organi regionali disformi dal parere del Comitato dovranno fare menzione del motivo della diversa determinazione.

Titolo VI. Commercio con l'estero

Art. 35

1. La facolta' della Regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 74 dello Statuto, e' esercitata in conformita' alle disposizioni regolanti gli scambi commerciali con l'estero e la materia valutaria, nei limiti tassati dal Ministero del commercio con l'estero, d'accordo con la Regione, tenute presenti le necessita' della stessa.

Art. 36

1. L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti dalle esportazioni all'estero di merci originarie della Regione o prodotte nella stessa, nonche' delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla Regione.

2. La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'art. 75 dello Statuto e' determinata, alla fine di ogni ano, dal Ministero del commercio con l'estero.

Titolo VII. Lavori pubblici

Art. 37

1. I piani regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non eccedenti il territorio della Provincia sono approvati con leggi provinciali.

2. I piani territoriali di coordinamento che si estendono oltre il territorio della Provincia sono compilati dalla Regione e sono approvati a termini della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sull'urbanistica.

Titolo VIII. Previdenza sociale e credito

Art. 38

1. Le casse mutue malattie previste dal secondo comma dell'art. 6 dello Statuto fruiscono delle potesta' e delle agevolazioni riconosciute dalle leggi dello Stato all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Art. 39

1. Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facolta' previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorita' nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.

Art. 40

1. Il Presidente della Giunta regionale, prima di emanare il parere di cui all'art. 8 dello Statuto, deve interpellare la Giunta stessa.

Titolo IX. Giustizia

Art. 41

1. Nel procedere alla nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale sentira' anche la Giunta provinciale competente.

2. E' consentita la nomina di un unico conciliatore e vice conciliatore per gli uffici di conciliazione.

3. Per i provvedimenti di decadenza, revoca e dispensa dei conciliatori e vice conciliatori, il Presidente della Giunta regionale sentira' anche il parere della Giunta provinciale competente.

4. I provvedimenti di revoca e di dispensa sono emessi, previa istruttoria e contestazione degli addebiti.

5. I conciliatori e i vice conciliatori prestano giuramento davanti al pretore del rispettivo mandamento con la formula prevista dall'ordinamento giudiziario.

6. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ogni triennio, l'elenco completo dei giudici conciliatori e vice conciliatori in servizio, e, all'inizio di ogni anno, l'elenco delle variazioni relative.

Art. 42

1. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

2. Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni; nonche' gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

4. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.