Sez. 4, Sentenza n. 3289 del 25/01/1979 Ud. (dep. 30/03/1979) Rv. 141655 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORI DATI IN APPALTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE APPALTANTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LAVORI DATI IN APPALTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE APPALTANTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
In tema di infortunio sul lavoro l'imprenditore edile e responsabile per la inosservanza di norme di prudenza, diligenza, perizia e regolamentari anche quando nel cantiere si svolgano lavori dati in appalto ad altre imprese sempre che il titolare di tale impresa non subentri anche nella direzione e nella organizzazione del cantiere stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)