Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992 (Rv. 477569 - 01)
Procedimento civile - Costituzione delle parti - Del convenuto | Costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza - Termine.
Procedimento civile - Costituzione delle parti - Del convenuto
La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 cod. proc. civ., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)