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Sez. 5, Sentenza n. 4760 del 27/02/2009 (Rv. 607286 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica dell'atto di imposizione tributaria - Omissione - Piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente entro il termine concesso per la notifica - Equipollenza - Fondamento - Fattispecie in tema di pagamento di avviso di liquidazione non notificato.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607286-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull'Ufficio stesso l'onere di provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente l'avviso di liquidazione per inesistenza della notificazione, considerando irrilevante l'avvenuto pagamento dell'imposta liquidata da parte del contribuente, ed omettendo di accertare se esso fosse equivalente alla piena conoscenza e se fosse stato tempestivo rispetto ai termini di decadenza a carico dell'Ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)