Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
Testo in vigore al
Art. 7 Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile
1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".
2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della presunzione di paternita'".
3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio legittimo"" sono soppresse.
4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo II. "Delle prove della filiazione"".
5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo III. "Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"".
6. Le parole: "Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"" sono soppresse.
7. Le parole: "Sezione I. "Della filiazione naturale"" sono soppresse.
8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".
9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'"".
10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Della responsabilita' genitoriale e dei diritti e doveri del figlio".
11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".
12. Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio".
Art. 8 Modifica all'articolo 231 del codice civile
1. L'articolo 231 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 231.
Paternita' del marito
Il marito e' padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.".
Art. 9 Modifiche all'articolo 232 del codice civile
1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e' sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.".
Art. 10 Modifiche all'articolo 234 del codice civile
1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare di essere stato concepito durante il matrimonio.".
Art. 11 Modifiche all'articolo 236 del codice civile
1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la parola: "legittimo" sono soppresse.
Art. 12 Modifiche all'articolo 237 del codice civile
1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente.
"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".
Art. 13 Modifiche all'articolo 238 del codice civile
1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita";
b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";
c) il secondo comma e' abrogato.
Art. 14 Modifiche all'articolo 239 del codice civile
1. L'articolo 239 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 239.
Reclamo dello stato di figlio
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso.
L'azione di reclamo dello stato di figlio puo' essere esercitata anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita' da chi e' stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita' di altra presunzione di paternita'.
L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.".
Art. 15 Modifiche all'articolo 240 del codice civile
1. L'articolo 240 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 240.
Contestazione dello stato di figlio
Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.".
Art. 16 Modifiche all'articolo 241 del codice civile
1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.";
c) il secondo comma e' abrogato.
Art. 17 Articolo 243-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 243-bis.
Disconoscimento di paternita'
L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.".
Art. 18 Modifiche all'articolo 244 del codice civile
1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 244.
Termini dell'azione di disconoscimento
L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo' essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta'. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".
Art. 19 Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile
1. L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 245.
Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 e' sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermita' di mente.
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione puo' essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.".
2. L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 246.
Trasmissibilita' dell'azione
Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternita' sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternita' e' morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.".
Art. 20 Modifiche all'articolo 248 del codice civile
1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio.
Imprescrittibilita'.";b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.";
c) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
Art. 21 Modifiche all'articolo 249 del codice civile
2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 249.
Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Imprescrittibilita'
L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione e' imprescrittibile.
Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
Art. 22 Modifiche all'articolo 251 del codice civile
1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole: "tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti:
"giudice".
Art. 23 Modifiche all'articolo 252 del codice civile
1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.";
b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
c) al secondo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.";
d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale" sono soppresse;
e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa;
f) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".
Art. 24 Modifiche all'articolo 253 del codice civile
1. All'articolo 253 del codice civile le parole: "legittimo o legittimato" sono soppresse.
Art. 25 Modifiche all'articolo 254 del codice civile
1. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) il secondo comma e' abrogato.
Art. 26 Modifiche all'articolo 255 del codice civile
1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.
Art. 27 Modifiche all'articolo 262 del codice civile
1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio";
b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa;
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.";
d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore e' stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo' mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita' personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.";
e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento".