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Sez. 1, Sentenza n. 685 del 14/12/1995 Ud. (dep. 22/01/1996) Rv. 203798 - 01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione | Processo indiziario - Movente - Rilevanza - Condizioni - Responsabilità dell'imputato risultante in modo certo dagli altri elementi indiziari - Accertamento del movente - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203798-01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione

In un processo indiziario, il movente, attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti. Peraltro ciò non significa che in un processo indiziario la mancanza di un movente porta necessariamente alla esclusione della responsabilità dell'imputato. Infatti, anche in un processo indiziario, lo accertamento della causale può, comunque, non essere essenziale nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali, emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli. Pertanto, anche in mancanza di un movente, al fine di pervenire in modo convincente al giudizio di responsabilità dell'imputato, è necessario non solo valutare la rilevanza e la congruenza degli indizi secondo i criteri dettati dall'art. 192 cpv. cod. proc. pen., ma occorre anche fornire una risposta esauriente e adeguata alle varie ipotesi prospettate dalla difesa concernenti questioni idonee a contrastare in modo valido gli elementi dell'accusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)