Provvidenze per l'industria armatoriale
Testo in vigore al
Art. 15
1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal presente titolo devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile, a partire dall'esercizio finanziario 1985, il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.
2. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1 luglio successivo alla scadenza del predetto termine.
3. Trascorsi due anni dalla data di sospensione del contributo di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione indicata al primo comma, sara' dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme gia percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione della decadenza, aumentato di due punti.
Art. 16
1. Le imprese armatoriali che abbiano presentato istanza di contribuzione ai sensi della legge 25 maggio 1978, n. 234, in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione del contributo, possono rinunciare alla predetta contribuzione e richiedere per la medesima iniziativa la corrispondente provvidenza di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 361. La relativa istanza accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia al contributo di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 234, deve essere presentata nel, termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
1. Le modifiche alla legge 10 giugno 1982, n. 361, di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
Titolo III. Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 600
Art. 18
1. L'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove unita', possono essere concessi i benefici previsti dal primo comma del successivo articolo 2.
Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate debbono demolire un tonnellaggio di stazza lorda compensata pari o superiore al doppio del tonnellaggio, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, del naviglio di nuova costruzione da commettere o da acquistare, entro il 31 dicembre 1986, presso un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, sempre che le nuove costruzioni siano:
a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore, nonche' draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
c) galleggianti e costruzioni d'interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.
Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.
Alle imprese che fanno effettuare lavori di trasformazione in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, sempreche' le imprese interessate stipulino i relativi contratti entro il 30 giugno 1986.
Sono escluse dai benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2 le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, quelle effettuate su navi abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, quelle su unita' da diporto, nonche' su navi che non siano in possesso, dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro italiano navale.
Le navi o i galleggianti per la cui costruzione o per la cui trasformazione vengono erogati i benefici previsti dall'articolo 2 della presente legge, devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali.
In caso di cancellazione per vendita all'estero di unita' costruite o trasformate, intervenuta, per le prime, entro i cinque anni dalla data di iscrizione e, per le seconde, entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purche' avvenuta in data non antecedente al 1 gennaio 1984, e' equiparata alla volontaria demolizione".
Alle imprese che hanno fatto effettuare, dopo la data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1982, n. 600, lavori di trasformazione in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 600, come integrato dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1984, n. 396, sempre che le imprese interessate abbiano stipulato i relativi contratti entro il 31 dicembre 1983. Si applicano le esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 600, come integrato dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 396.
Le imprese che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno gia' definito i piani di demolizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 600, possono far riferimento, ai soli fini della determinazione della stazza lorda compensata della nave da costruire, prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della stessa legge, al regolamento di stazza vigente alla data di stipula del contratto di costruzione.
Art. 19
1. L'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire puo' essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo e' elevato fino a lire 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore eta' della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati con le norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge; con tali norme sara' parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge. In ogni caso il contributo e' riferito ad un tonnellaggio di stazza lorda compensata da demolire doppio di quello da costruire.
Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata della unita' da trasformare puo' essere concesso un contributo di L. 25.000; detto contributo e' elevato a L. 50.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore eta' della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. Il contributo non puo' in ogni caso risultare superiore al 6 per cento del prezzo dei lavori di trasformazione ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile".
Art. 20
1. L'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa della unita' da costruire o di prima vendita dell'unita' da acquistare.
A pena di decadenza, entro dodici mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli estratti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza.
L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del loro inizio. Tale termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale.
In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti tra anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione.
Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa dei lavori di trasformazione, ovvero, in mancanza, da copia degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere, o copia delle fatture di spesa.
I lavori di trasformazione devono avere inizio entro il 30 giugno 1986 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio. Tale ultimo termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione.
L'ammissione ai benefici e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.
I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2, nonche' quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di trasformazione".
Art. 21
1. L'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' esclusa dai benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge la demolizione di:
1) navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
3) navi fluviali e lacuali;
4) navi di proprieta' dello Stato;
5) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore".
Art. 22
1. All'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro della marina mercantile sara' fissata una ulteriore tabella di conversione da tonnellate di stazza lorda in tonnellate di stazza lorda compensata che tenga conto della Convenzione di Londra del 28 giugno 1969, ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958".
Art. 23
1. L'articolo 7 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e' abrogato.
Art. 24
1. Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 600, gia' prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente titolo, nonche' i termini scaduti il 31 dicembre 1983 e prorogati al 30 giugno 1984, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.
2. Le modifiche alla predetta legge, di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano esclusivamente alle iniziative assunte dal 1 luglio 1984.
Art. 25
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez.
Art. 26
1. In merito allo stato di attuazione del programma triennale di interventi riguardanti la cantieristica e l'armamento, il Ministro della marina mercantile presentera' al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione nella quale sara' evidenziata l'entita' dei contributi erogati per il naviglio specializzato e per quello di cabotaggio e verranno indicate eventuali variazioni in rapporto all'andamento della domanda ed all'utilizzo effettivo dei finanziamenti.
Art. 27
1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 150 miliardi destinata quanto a:
a) lire 125 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al titolo I della presente legge;
b) lire 20 miliardi, quale apporto al Fondo di garanzia di cui al precedente articolo 13;
c) lire 5 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al titolo III della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni.
2. Per gli interventi di cui al titolo II della presente legge, e' altresi' autorizzato, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'articolo 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, il limite di impegno di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1984.
Art. 28
1. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti e occupazione".
2. All'onere di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione del secondo comma del precedente articolo 27, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disposizioni urgenti in materia di servizi marittimi di preminente interesse nazionale".
Art. 29
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - CARTA - ROMITA - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI