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Sez. L, Sentenza n. 1498 del 06/03/1986 (Rv. 444878 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444878-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

In tema di giudizio di Cassazione, il ricorso incidentale - in base al combinato disposto degli artt. 366 n. 3 e 371 cod. proc. civ. - deve contenere l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa di tal che l'omissione di detta esposizione rende inammissibile il ricorso medesimo. (Conf 1916/81, mass n 412601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)