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Sez. 2 - , Sentenza n. 195 del 09/01/2020 (Rv. 656829 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Avvocato - Onorari - Causa di lesione della quota di legittima - Determinazione del valore - Criterio della quota contestata - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656829-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 553, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)