diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8704 del 08/02/2012 Cc. (dep. 06/03/2012) Rv. 252918 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi premio - Condanna per il delitto di strage - Assorbimento del delitto di omicidio - Limite dell'espiazione di metà della pena - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252918-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La concessione dei permessi premio al condannato per il delitto di strage, nel quale sia rimasto assorbito il delitto di omicidio volontario, è subordinata alla condizione che sia espiata almeno metà della pena, dato che il delitto di omicidio, seppure assorbito, è tra quelli indicati dall'art. 4-bis ord. pen. a cui fa richiamo la norma di restrizione alla concedibilità del menzionato beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1965 num. 354 art. 4 bis, Legge 26/07/1965 num. 354 art. 30 ter, Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 422, Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)