Sez. 1, Sentenza n. 8704 del 08/02/2012 Cc. (dep. 06/03/2012) Rv. 252918 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi premio - Condanna per il delitto di strage - Assorbimento del delitto di omicidio - Limite dell'espiazione di metà della pena - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La concessione dei permessi premio al condannato per il delitto di strage, nel quale sia rimasto assorbito il delitto di omicidio volontario, è subordinata alla condizione che sia espiata almeno metà della pena, dato che il delitto di omicidio, seppure assorbito, è tra quelli indicati dall'art. 4-bis ord. pen. a cui fa richiamo la norma di restrizione alla concedibilità del menzionato beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1965 num. 354 art. 4 bis, Legge 26/07/1965 num. 354 art. 30 ter, Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 422, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)