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Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 21/02/2013 Cc. (dep. 19/04/2013) Rv. 256773 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento - Applicabilità alle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256773-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In materia di termini di durata massima delle misure cautelari, in ipotesi di regressione del procedimento, il termine di fase inizia nuovamente a decorrere, ai sensi del comma secondo dell'art. 303 cod. proc. pen., anche nel caso di misure diverse dalla custodia in carcere. (Fattispecie relativa a declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio in cui la Corte ha ritenuto che ricominciassero a decorrere i termini di fase per la misura cautelare di cui all'art. 282 ter cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)