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REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/91 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/905, è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti6, l'azione condotta dalla Comunità, segnatamente con l'aiuto dei Fondi strutturali, mira a favorire il conseguimento degli obiettivi generali enunciati agli articoli 130 A e 130 C del trattato, contribuendo alla realizzazione di cinque obiettivi prioritari; che spetta al Fondo Europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, contribuire ad accelerare l'adattamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agraria comune;

considerando che gli interventi del FEAOG per il conseguimento dell'obiettivo n. 5a) sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti7, nonché dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione orientamento8;

considerando che la presente azione comune deve inserirsi nel contesto di altre misure orizzontali decise per il conseguimento dell'obiettivo n. 5a); che essa recepisce inoltre taluni principi della politica comunitaria in materia di strutture agrarie generalmente applicabili agli interventi dei Fondi;

considerando che non è possibile raggiungere gli obiettivi della politica agraria comune, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, se non si aiuta l'agricoltura a migliorare l'efficienza delle proprie strutture, in particolare nelle regioni colpite da problemi molto gravi;

considerando che il miglioramento dell'efficienza delle strutture è un elemento indispensabile dello sviluppo della politica agraria comune; che esso deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari;

considerando che la diversità delle cause, della natura e della gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte a seconda delle regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni regione interessata;

considerando che le realtà dei mercati agricoli sono mutate e, muteranno ancora a seguito del nuovo orientamento della politica agricola comune, imposto dalla necessità di ridurre gradualmente la produzione nei settori eccedentari;

considerando che in tale contesto la politica delle strutture deve contribuire ad aiutare gli agricoltori ad adattarsi alle nuove realtà e ad attenuare gli effetti che il nuovo orientamento della politica dei mercati e dei prezzi può causare, soprattutto per quanto riguarda i redditi agricoli;

considerando che, per consentire all'agricoltura europea di rimanere presente sui mercati mondiali, la politica agricola comune deve mirare costantemente ad una maggiore efficacia e competitività delle aziende agricole; che, se la politica dei mercati deve operare la parte principale degli adeguamenti per assicurare a lungo termine la situazione concorrenziale dell'agricoltura comunitaria, la politica delle strutture deve anch'essa concorrere alla realizzazione di tale obiettivo, rafforzando al massimo le strutture di squilibrio fra le risorse produttive riservate al settore agricolo e gli sbocchi prevedibili;

considerando che, nel quadro della presente azione, è indispensabile attuare determinate misure per conseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie; che tali misure devono quindi necessariamente essere attuate dagli Stati membri; che, per contro, in altri casi conviene lasciare agli Stati membri la facoltà di predisporre o meno determinate misure in funzione delle situazioni specifiche dei rispettivi agricoltori;

considerando che un regime di ritiro dei seminativi può favorire l'adeguamento dei diversi settori produttivi al fabbisogno dei mercati, in particolare di quelli eccedentari;

considerando che è opportuno estendere a tutti i seminativi il regime di ritiro, poiché essi sono destinati di anno in anno alle diverse colture comprese nella rotazione; che è tuttavia opportuno escludere dal regime i seminativi coltivati a prodotti non soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati; che, per ottenere risultati concreti di stabilizzazione dell'offerta, occorre prescrivere che venga ritirato almeno il 20 % dei seminativi per un periodo minimo di cinque anni, lasciando al beneficiario la facoltà di rescindere il proprio impegno dopo tre anni;

considerando che, tenuto conto delle accresciute esigenze nel campo della protezione dell'ambiente e del mantenimento dello spazio naturale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, eventualmente a carico del beneficiario, per conservare in buone condizioni agronomiche i terreni ritirati dalla produzione;

considerando che, ai fini di uno sfruttamento razionale delle risorse agricole comunitarie, è opportuno consentire agli Stati membri, a titolo sperimentale di autorizzare la creazione di pascoli, ai fini di un allevamento estensivo, o la produzione di lenticchie, ceci e vecce sui terreni ritirati; che, in entrambi i casi, l'aiuto deve essere adeguato all'entità ridotta della perdita di reddito;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di stabilire l'importo dell'aiuto per ettaro di seminativo ritirato in base alle perdite di reddito effettivamente subite, secondo criteri da determinare nel quadro delle modalità d'applicazione del presente regime; che gli aiuti devono essere fissati in modo che il loro livello risulti sufficientemente elevato da costituire per i produttori un valido incentivo a ritirare una parte delle loro terre dalla produzione; che, d'altro canto, occorre evitare che l'aiuto superi il livello necessario a compensare la perdita di reddito risultante dal ritiro dei seminativi; che può essere utile a tale scopo stabilire dei limiti fissando un importo minimo ed un importo massimo;

considerando che per fornire un incentivo supplementare ai produttori che ritirano una parte considerevole, ossia almeno il 30 % dei loro seminativi, occorre esonerarli per un quantitativo di 20 tonnellate dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/9010, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento;

considerando che il Consiglio europeo ha richiesto alla Commissione di esaminare tutte le possibilità d'incremento dell'impiego di materie prime agricole per scopi non alimentari;

considerando che, per quanto riguarda i cereali, esistono già concrete e sperimentate possibilità di impiego non alimentare, sotto il profilo tecnico ed economico;

considerando che la realizzazione di queste possibilità consentirà agli agricoltori di sfruttare nuove opportunità di smercio della produzione; che, per incoraggiarli a procedere su questa via, i cereali devono essere resi disponibili a prezzi interessanti;

considerando tuttavia che questi nuovi usi non devono determinare un incremento della produzione di cereali, il quale comporterebbe un ulteriore aumento delle eccedenze;

considerando che è pertanto opportuno incentivare il ritiro dei seminativi, introducendo un aiuto specifico a favore dell'utilizzazione di seminativi per scopi non alimentari;

considerando che un regime d'aiuti inteso ad incoraggiare gli agricoltori a procedere ad una riconversione ed estensivazione della produzione può contribuire ad adattare i vari settori di produzione al fabbisogno dei mercati, soprattutto quelli eccedentari;

considerando che deve essere disposta una compensazione in favore dell'effettiva riduzione della produzione, dovuta all'estensivazione o alla riconversione, che permetta di mantenere il reddito degli agricoltori che si sono impegnati a ridurre la produzione;

considerando che nella Comunità la struttura agraria è caratterizzata da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentano di garantire redditi e condizioni di vita equi;

considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo sviluppo economico saranno quelle il cui imprenditore possiede un'adeguata qualificazione professionale e la cui redditività è verificata mediante una contabilità ed un piano di miglioramento materiale;

considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole, volto a migliorare la competitività nel quadro di uno sviluppo razionale della produzione agricola; che l'adeguamento di questo elemento della politica delle strutture deve rispondere al fine di consentire l'ammodernamento e la diversificazione dell'agricoltura, rispettando nel contempo la coerenza con le misure limitative delle produzioni eccedentarie;

considerando che, per poter beneficiare degli aiuti comunitari agli investimenti, normalmente un agricoltore deve essere imprenditore agricolo a titolo principale, ossia dedicare almeno la metà del proprio tempo all'agricoltura nella sua azienda e trarre da tale attività almeno metà del proprio reddito; che è tuttavia opportuno estendere gli aiuti per gli investimenti alle persone che non esercitano l'agricoltura a titolo principale, purché esse svolgano nelle loro aziende attività forestali, turistiche, artigiane o di protezione dell'ambiente e di conservazione dello spazio naturale;

considerando che, nell'attuale situazione economica, gli aiuti agli investimenti devono essere concentrati su aziende il cui reddito di lavoro sia inferiore ai redditi analoghi e che, di conseguenza, hanno maggiore bisogno di tali aiuti;

considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi prodotti agricoli; che gli aiuti per gli investimenti non sono volti unicamente all'aumento delle capacità di produzione, ma anche a un miglioramento qualitativo delle condizioni in cui è realizzata la produzione; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti sugli investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione delle produzioni; che tali aiuti possono essere altresì concessi agli investimenti intesi alla diversificazione delle fonti di reddito, in particolare mediante attività turistiche o artigiane o mediante la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti dell'azienda stessa, nonché agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche e del benessere degli animali nonché alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente;

considerando inoltre che l'obiettivo dell'equilibrio dei mercati nella Comunità richiede condizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti nei settori della produzione suina, della produzione lattiero-casearia e della produzione di carni bovine; che tale obiettivo rende indispensabile un divieto degli aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame;

considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto l'avviamento della loro attività, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per una corretta valutazione della situazione economica e finanziaria delle aziende, in particolare di quelle che si stanno ammodernando; che un incentivo finanziario può incoraggiare la tenuta della contabilità;

considerando che, nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita, è opportuno favorire anche la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché di associazioni per l'introduzione di prassi agricole alternative, in particolare delle cosiddette tecniche biologiche, delle tecniche di lotta integrata per la protezione delle colture e delle tecniche estensive o una più razionale utilizzazione in comune dei mezzi di produzione agricoli o un'attività in comune;

considerando che nello stesso contesto è opportuno anche incoraggiare la creazione di associazioni agricole aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione o di gestione;

considerando che il Consiglio, in base alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate11, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, ha adottato gli elenchi comunitari delle zone di montagna e di talune zone svantaggiate per le quali devono essere prese a livello comunitario misure particolari, adeguate alla loro situazione, in particolare per rispondere alle condizioni naturali della produzione e per garantire equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse;

considerando che un'indennità intesa a compensare gli svantaggi naturali permanenti contemplati nella direttiva 75/268/CEE, concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate, può essere indispensabile per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'agricoltura di tali zone; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tale indennità, in funzione della gravità degli svantaggi esistenti, e tenuto conto della situazione economica e dei redditi delle aziende, entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zona, tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione;

considerando che è, in particolare, opportuno, per rimediare agli inconvenienti relativi ai mercati e all'ambiente, limitare la concessione dell'indennità ad 1,4 unità di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda; che, per quanto riguarda il massimale degli aiuti comunitari per azienda, è opportuno sostituire, per superare le difficoltà amministrative, il regime attuale con uno più semplice, che concentri l'intervento comunitario sulle aziende più bisognose, limitando cioè il contributo comunitario all'equivalente di 120 unità, siano esse unità di bestiame adulto o unità di superficie;

considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l'ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi nelle zone che beneficiano dell'indennità di compensazione, segnatamente per la produzione foraggera e la sistemazione ed attrezzatura di pascoli ed alpeggi;

considerando che gli agricoltori situati in zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente o del mantenimento dello spazio naturale possono esercitare una funzione veramente utile per tutta la società e che l'instaurazione di misure particolari può incoraggiare gli agricoltori a introdurre o mantenere metodi di produzione agricola compatibili con le accresciute esigenze della protezione dell'ambiente o del mantenimento dello spazio naturale e nel contempo contribuire, mediante un nuovo orientamento delle loro aziende, a realizzare l'obiettivo della politica agricola relativo al ripristino dell'equilibrio sul mercato di taluni prodotti agricoli;

considerando che la situazione dei mercati dei prodotti agricoli e le limitazioni che ne derivano per un adattamento delle strutture agricole aziendali l'integrazione delle misure agricole in favore di queste aziende agricole con alcune misure forestali speciali, quali l'imboschimento delle superfici agricole ed il miglioramento delle superfici boscate;

considerando che un premio annuo per ettaro boschivo, inteso soprattutto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento delle superfici agricole, può indurre gli imprenditori ad effettuare l'imboschimento delle loro superfici agricole;

considerando che gli Stati membri devono determinare le condizioni cui deve rispondere l'imboschimento delle superfici agricole;

considerando che le misure forestali sono in genere connesse, e possono contribuire:

- alla conservazione e al miglioramento del suolo, della fauna, della flora e del regime delle acque superficiali e sotterranee;

- alla produttività dei terreni agricoli tramite un miglioramento delle condizioni naturali di produzione agricola e a una migliore utilizzazione della manodopera in agricoltura;

considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un notevole miglioramento del livello della formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione e per quanto riguarda i giovani che intendono intraprendere l'attività agricola o che si sono recentemente insediati in un'azienda;

considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionali, in particolare per i dirigenti ed i gestori di cooperative o associazioni agricole, costituisce, in molte zone, un ostacolo agli interventi intesi alla realizzazione del necessario adattamento delle strutture agrarie;

considerando che, a norma dei principi della riforma dei fondi strutturali, e in particolare a norma degli articoli 5 e 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG cofinanza spese effettuate dagli Stati membri; che i tassi del cofinanziamento comunitario possono essere differenziati secondo i criteri e entro i limiti di cui all'articolo 13 di detto regolamento; che tali tassi devono essere fissati dalla Commissione;

considerando che il regime di ritiro dei seminativi, pur inserendosi nell'azione comune intesa a migliorare l'efficienza delle strutture agrarie, si prefigge l'obiettivo di contribuire a ripristinare l'equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato; che è pertanto destinato a completare le misure adottate dal Consiglio nel quadro delle varie organizzazioni dei mercati per stabilizzarle; che per tali motivi è opportuno disporre che il regime di ritiro sia finanziato in parti uguali dalla sezione «garanzia» e dalla sezione «orientamento» del FEAOG; che tuttavia, per facilitare la gestione amministrativa e finanziaria del regime, è opportuno applicare in via eccezionale per le spese finanziate dalla sezione «orientamento» le modalità d'applicazione finanziarie relative alla sezione «garanzia»;

considerando che, sul piano della gestione amministrativa occorre consentire agli Stati membri di stabilire condizioni supplementari per l'esecuzione delle misure contemplate nel presente regolamento;

considerando che per agevolare l'evoluzione delle strutture agrarie nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che comprenderà sia la creazione di aziende a carattere familiare, sia il riassetto delle aziende cooperative, è necessario prevedere alcuni adattamenti temporanei della regolamentazione intesi ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella Comunità conformemente all'obiettivo n. 5 a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88, la quale è attuata dagli Stati membri ed ha i seguenti obiettivi:

  1. i) contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato;

iii)

contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante il rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività complementari;

iii)

mantenere in essere una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tenore di vita equo per gli agricoltori e compensando gli effetti degli svantaggi naturali nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate;

iv)

contribuire alla tutela dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell'agricoltura.

2.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ed all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», interviene nel quadro dell'azione comune di cui al paragrafo 1, cofinanziando regimi di aiuti nazionali mediante rimborso, nei modi previsti nel titolo X, delle spese effettuate dagli Stati membri e concernenti:

  1. a) i regimi destinati a incentivare la riconversione e l'estensivazione della produzione;

b)

le misure relative agli investimenti nelle aziende agricole, effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività, compresa la commercializzazione dei prodotti nell'azienda, e preservare e migliorare l'ambiente naturale;

c)

le misure intese all'incentivazione dell'insediamento di giovani agricoltori;

d)

le misure d'accompagnamento a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una determinata contabilità e all'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende;

e)

le misure intese a sostenere i redditi agricoli e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali;

f)

le misure intese alla protezione dell'ambiente e alla salvaguardia dello spazio naturale con appropriate prassi di produzione agricola;

g)

le misure forestali a favore delle aziende agricole;

h)

le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere da a) a d).

Conformemente al titolo X, la partecipazione del FEAOG, sezioni garanzia o orientamento, in parti uguali, all'azione comune di cui al paragrafo 1, concerne le misure connesse al regime volto a incentivare il ritiro dei seminativi. Per quanto riguarda la parte delle spese finanziarie della sezione orientamento, le modalità di applicazione finanziaria per l'azione comune sono, in via eccezionale, costituite da quelle che si applicano alla sezione garanzia.

TITOLO I Ritiro dei seminativi dalla produzione

Art. 2

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione.

2. Possono formare oggetto dell'aiuto per il ritiro tutti i seminativi, senza distinzione di coltura, purchè siano stati effettivamente coltivati durante un periodo di riferimento da determinarsi. Sono esclusi dal regime i terreni investiti a colture non soggette ad un'organizzazione comune di mercato.

3.

I seminativi ritirati devono rappresentare almeno il 20 % dei seminativi, di cui al paragrafo 2, dell'azienda in questione. Essi devono restare incolti per almeno un quinquennio, con possibilità di rescissione dell'impegno dopo un triennio, devono cioè essere:

— lasciati a riposo, con possibilità di rotazione,

— rimboscati o

— utilizzati a scopi non agricoli.

  1. a) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo,

Gli Stati membri adottano le misure opportune per il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche. Tali misure possono comportare l'obbligo per l'imprenditore agricolo di aver cura dei terreni sottratti alla produzione in modo da proteggere l'ambiente e le risorse naturali. Gli Stati membri possono autorizzare, per la totalità o per una parte del loro territorio, l'impiego dei seminativi ritirati per i seguenti scopi:

b)

produzione di lenticchie, ceci e vecce.

L'autorizzazione di cui al terzo comma è limitata a tre anni a decorrere dal 30 aprile 1988. Prima della scadenza di questo termine, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale autorizzazione.

4.

Gli Stati membri possono predisporre un regime di aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari, consistenti nella fabbricazione, all'interno della Comunità, di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale. Sono ammissibili al regime di aiuto:

— i beneficiari del regime di aiuto di cui al paragrafo 1, a condizione che i seminativi ritirati rappresentino almeno il 30 % dei seminativi dell'azienda in questione;

— i seminativi dell'azienda per cui è stato assunto l'impegno del ritiro fino ad un massimale pari al 50 % della

— superficie ritirata e a condizione che siano coltivati a cereali e che l'intera produzione di cereali sia destinata ad usi non alimentari.

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico, i produttori devono presentare un contratto stipulato con un'impresa di trasformazione il quale garantisca l'uso per scopi non alimentari dei prodotti in questione nella Comunità.

Qualora un gruppo di coltivatori prenda disposizione per rifornire un'unica impresa di trasformazione in base ad un contratto e purché i seminativi ritirati rappresentino almeno il 40 % del totale dei seminativi e soddisfino nel contempo, globalmente, le condizioni previste al secondo comma, secondo trattino, la percentuale supplementare del 20 % o più rispetto alla percentuale minima di cui al paragrafo 3, primo comma può essere soddisfatta dal gruppo nel suo complesso, anziché dalle singole aziende agricole.

I contratti relativi a partite che possono beneficiare della restituzione alla produzione di cui all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 o dell'aiuto di cui all'articolo 11 ter dello stesso regolamento non danno diritto all'aiuto specifico.

L'aiuto specifico è corrisposto durante il periodo di validità del contratto per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla prima fornitura di prodotti all'impresa di trasformazione a norma del contratto stesso.

Un anno dopo l'effettiva applicazione del sistema da parte degli Stati membri, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio. Allora, se necessario, la Commissione presenta una proposta per modificare il sistema al fine di aumentarne l'efficacia, tenendo conto della reazione dei coltivatori e dell'industria di trasformazione, dell'efficienza economica e delle conseguenze ambientali del sistema, degli eventuali problemi in materia di controllo, in particolare per quanto riguarda i sottoprodotti e di qualunque altro aspetto pertinente. Al tempo stesso, sulla scorta dei risultati dei progetti dimostrativi, la Commissione esamina la possibilità di estendere il sistema ai prodotti diversi dai cereali.

5.

Gli Stati membri determinano:

  1. a) l'importo dell'aiuto da versare per ettaro di seminativo ritirato, in base alle perdite di reddito derivanti dall'accantonamento, garantendo tuttavia che l'importo dell'aiuto sia sufficiente per essere efficace e da evitare una compensazione eccessiva. Essi determinano anche la forma di pagamento. L'importo massimo dell'aiuto è fissato a 606 ecu annui per ettaro; l'importo minimo è fissato a 100 ecu annui per ettaro. In casi eccezionali la Commissione può fissare l'importo massimo, secondo la procedura prevista all'articolo 30, a 700 ecu annui per ettaro.

Ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, l'importo dell'aiuto viene adeguato in considerazione dell'entità ridotta della perdita di reddito;

L'importo dell'aiuto specifico di cui al paragrafo 4, pagato per ettaro di terreno, è fissato in base ai criteri stabiliti nel primo comma. Il massimale è fissato al 70 % dell'aiuto di cui al primo comma. Per le superfici in questione, l'aiuto specifico sostituisce l'aiuto erogato nell'ambito del regime di ritiro;

b)

il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2;

c)

l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere segnatamente in previsione di un controllo volto ad accertare che sulla totalità dell'azienda la superficie coltivata è effettivamente diminuita.

6. I produttori che ricevono, per i terreni ritirati un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per gli stessi terreni di un aiuto ai sensi dei titoli II e III.

7.

I produttori che ritirano almeno il 30 % dei loro seminativi sono esentati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

Il singolo agricoltore o il gruppo di agricoltori che soddisfa le condizioni dell'aiuto specifico previsto al paragrafo 4 e che ritira almeno il 40 % dei seminativi nell'ambito del sistema di ritiro, beneficia dell'esenzione dai prelievi di corresponsabilità per l'intero volume dei cereali forniti alle imprese di trasformazione. Questa esenzione non esclude l'eventuale applicazione dell'esenzione prevista al primo comma.

Le modalità di applicazione di tali esenzioni sono adottate secondo la procedura prevista agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75.

8. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30, le modalità d'applicazione del presente titolo, in particolare:

— la superficie minima da ritirare dalla produzione;

— ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, il limite di densità del bestiame per ettaro di pascolo ed il tasso di riduzione dell'aiuto a norma del paragrafo 5, lettera a), secondo comma;

— i criteri che gli Stati membri devono rispettare nella determinazione dell'aiuto;

— i criteri per la definizione del beneficiario nonché per la fissazione del periodo di riferimento di cui al paragrafo 2;

— le modalità relative alla concessione dell'aiuto specifico di cui al paragrafo 4 e in particolare quelle relative all'esclusione di determinate destinazioni, alle limitazioni da imporre in materia di sottoprodotti, alla determinazione delle superfici minime e massime che possono beneficiare dell'aiuto, ai contratti di consegna, ai controlli, compresi, se del caso, i controlli presso l'impresa di trasformazione, nonché alle sanzioni da applicarsi in caso di inosservanza degli obblighi previsti.

9.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che venga data adeguata pubblicità alle opportunità offerte dal regime di aiuti.

TITOLO II Estensivazione della produzione

Art. 3

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti destinato all'estensivazione per i prodotti eccedentari. Sono considerati eccedentari i prodotti per i quali non vi sono, in modo sistematico a livello comunitario, sbocchi normali non sovvenzionati.

2. Per estensivazione si intende la riduzione pari almeno al 20 %, per un periodo minimo di cinque anni, della produzione del prodotto considerato, senza che aumentino le capacità di altre produzioni eccedentarie. Tuttavia, tale aumento è ammesso proporzionalmente ad un eventuale aumento della superficie agricola utile dell'azienda.

3.

Gli Stati membri determinano:

  1. a) le condizioni della concessione dell'aiuto, in particolare le modalità di riduzione della produzione per i vari prodotti. Al fine di realizzare la riduzione della produzione di cui al paragrafo 2, per le carni bovine tali modalità possono prevedere che il numero dei capi di bestiame sia ridotto almeno del 20 %. Per quanto riguarda il vino, esse possono prevedere che il rendimento per ettaro sia ridotto almeno del 20 %;

b)

l'importo dell'aiuto in funzione dell'impegno sottoscritto dal beneficiario e delle perdite di reddito nonché la forma di pagamento;

c)

il periodo di riferimento, secondo la produzione interessata, per il calcolo della riduzione;

d)

l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere segnatamente in previsione di un controllo volto ad accertare che la produzione sia effettivamente diminuta.

4.

Qualora il regime venga applicato nel settore lattiero-caseario, la riduzione della produzione viene calcolata in base al quantitativo di riferimento assegnato a norma del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 ($). I quantitativi di riferimento sospesi a norma del presente paragrafo non possono essere oggetto di una nuova destinazione o assegnazione durante il periodo della sospensione.

L'importo imputabile dell'indennità corrisposta ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (=), è detratto dall'importo imputabile dell'aiuto.

5. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare, per i terreni sottoposti ad estensivazione, di un aiuto ai sensi dei titoli I e III.

6.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 30, le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare gli importi dell'aiuto annuale massimo imputabile al Fondo.

TITOLO III Riconversione della produzione

Art. 4

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incentivare la riconversione della produzione verso prodotti non eccedentari.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce l'elenco dei prodotti verso i quali può essere ammessa la riconversione, nonché le condizioni e le modalità di concessione dell'aiuto.

3. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per i terreni in questione di un aiuto ai sensi dei titoli I e II.

4.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 30, le modalità d'applicazione del presente titolo.

TITOLO IV Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Art. 5

1.

Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri istituiscono, nell'ambito dell'azione comune di cui all'articolo 1, un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui titolare:

  1. a) eserciti l'attività agricola a titolo principale.

    — la tenuta dei libri delle entrate-spese, con documenti giustificativi,

    — l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.

Tuttavia, gli Stati membri possono applicare il regime d'aiuto di cui agli articoli da 5 a 9 agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente

dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

b)

possieda una sufficiente capacità professionale;

c)

presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare, tramite un calcolo specifico, che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione, in particolare del reddito da lavoro per unità di lavoro umano (ULU) nell'azienda, oppure è necessaria per mantenere l'attuale livello del reddito da lavoro per ULU;

d) si impegni a tenere una contabilità semplificata comprendente almeno:

Tuttavia, nelle zone svantaggiate determinate conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, la Spagna, la Grecia, l'Italia, per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, e il Portogallo, per tutto il suo territorio, sono autorizzati ad accettare i piani di miglioramento presentati fino al 31 dicembre 1991 da aziende che non soddisfano le condizioni di cui al presente punto, sempreché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di una ULU e gli investimenti previsti non superino 25 000 ecu.

2.

Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è limitato alle aziende agricole

— il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di cui al paragrafo 3,

— il cui piano di miglioramento ai sensi del paragrafo 1, lettera c) non prevede un reddito da lavoro superiore al 120 % del reddito di riferimento.

Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime d'aiuti di cui al paragrafo 1 alle aziende agricole a carattere familiare.

3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento di cui al paragrafo 2, in misura non superiore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli nella regione.

4. Il piano di miglioramento di cui al paragrafo 1 comprende almeno

— una descrizione della situazione iniziale;

— una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;

— l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

5.

Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale ai fini del presente regolamento.

Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione alla luce dei criteri di cui al comma precedente.

6. Gli Stati membri definiscono inoltre i criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore tenendo conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza professionale.

Art. 6

1. Il regime di aiuti di cui all'articolo 2 può riguardare investimenti:

— per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato,

— per la diversificazione dell'attività dell'azienda, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa.

— per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia,

— per migliorare le condizioni di vita e di lavoro,

— per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie,

— per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.

2.

La concessione dell'aiuto agli investimenti di cui al paragrafo 1 può essere esclusa o limitata qualora tali investimenti determinino un aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i provvedimenti necessari e definisce, in particolare, i prodotti ai sensi del comma precedente.

3.

Fatte salve le altre varie decisioni prese in virtù del paragrafo 2, la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia determinanti un superamento del quantitativo di riferimento, stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è

esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari12, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/9113, o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 di detto regolamento.

In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU e a più di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 % del numero di vacche da latte.

Il Consiglio adotta su proposta della Commissione, al più tardi sei mesi dopo lo scadere del regolamento (CEE) n. 857/84 le condizioni per la concessione degli aiuti agli investimenti determinanti un aumento della produzione lattiero-casearia, applicabili dopo lo scadere di detto regolamento.

4.

Fatte salve le decisioni ulteriori in senso diverso adottate in virtù del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti nel settore della suinicoltura che abbiano l'effetto di potenziare la capacità produttiva, sono limitati, per quanto riguarda le domande presentate prima del 1o gennaio 1987, agli investimenti che consentano di raggiungere cinquecento posti per suini da ingrasso per azienda e, per quanto riguarda le domande presentate tra il 1o gennaio 1987 e il 31 marzo 1988, agli investimenti che consentano di raggiungere quattrocento posti.

Per quanto concerne le domande presentate dopo il 31 marzo 1988 ed anteriormente al 1o gennaio 1991, il numero di posti per suini che può essere raggiunto e che può formare oggetto dell'aiuto di cui al paragrafo 1, è fissato a trecento posti per azienda. Gli aiuti sono inoltre concessi solo a condizione che il numero totale di posti per suini esistente dopo la realizzazione dell'investimento non superi ottocento posti per azienda.

Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1990 il regime applicabile alle domande presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991.

In assenza di una decisione del Consiglio a tale data, la concessione degli aiuti per gli investimenti che produca un aumento della capacità della produzione suina è sospesa.

Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.

5.

Fatte salve le decisioni ulteriori in senso diverso adottate in forza del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera alla fine del piano, 3 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale destinato all'alimentazione di tali bovini; la tabella di convenzione in UBA figura nell'allegato I.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1991 questo limite di 3 UBA non si applica qualora sia fornita la prova che non si prevede di aumentare la capacità produttiva. Prima di tale data la Commissione esamina l'applicazione di questa disposizione e presenta una relazione al Consiglio.

6. È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti di cui al paragrafo 1 nel settore delle uova e del pollame.

Art. 7

1.

Il regime di aiuti agli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, riguarda aiuti sotto forma di sovvenzioni in conto capitale o del loro equivalente in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o una combinazione di queste forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto di:

— terreni,

— bestiame vivo suino e avicolo nonché vitelli da macello.

Per il bestiame vivo può essere preso in considerazione solo il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento.

Inoltre il regime di aiuti può riguardare garanzie per i prestiti contratti e i relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

2.

L'aiuto in conto capitale, di cui al paragrafo 1, può riguardare un volume di investimento di 60 743 ecu per ULU e di 121 486 ecu per azienda; gli Stati membri possono fissare limiti inferiori a questi importi. Il valore dell'aiuto di cui al paragrafo 1, espresso nella percentuale dell'importo degli investimenti, è limitato:

  1. a) per le zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE:

    — al 45 % per i beni immobili,

    — al 30 % per gli altri tipi di investimento;

  2. b) per le altre zone:

    — al 35 % per i beni immobili,

    — al 20 % per gli altri tipi di investimento.

Se l'aiuto non è concesso sotto forma di sovvenzioni in conto capitale, gli Stati membri stabiliscono ogni anno una tabella

che indichi il valore degli aiuti, espresso nella percentuale dell'importo dell'investimento, tenuto conto del tasso d'interesse annuo medio dei prestiti senza l'applicazione dell'abbuono, del valore dell'abbuono, della durata dei prestiti, degli abbuoni e degli ammortamenti differiti e di qualsiasi altro parametro utilizzato per esprimere l'aiuto in termini di sovvenzione equivalente.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concedere, per un determinato periodo, aiuti superiori al livello di cui al comma precedente, qualora la situazione del mercato dei capitali di tale Stato lo giustifichi.

Tuttavia, in Spagna, in Grecia, in Irlanda, in Italia e in Portogallo, sino al 31 dicembre 1991, per quanto riguarda gli investimenti previsti nei piani di miglioramento presentati entro tale data, il valore massimo dell'aiuto di cui al secondo comma è maggiorato in misura corrispondente al 10 % dell'importo degli investimenti.

Art. 8

Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 7 agli imprenditori agricoli che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuino a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6. Tuttavia il numero dei piani per beneficiario che possono essere accettati nell'arco di sei anni è limitato a due e il volume totale degli investimenti che si può prendere in considerazione per il rimborso degli aiuti di cui all'articolo 33 è limitato a 60 743 ecu per ULU e a 121 486 ecu per azienda durante detto periodo.

Art. 9

1. Il piano di miglioramento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), può riguardare un'azienda singola o più aziende associate ai fini della fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione.

2. Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento riguarda l'azienda associata ed eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 7 alle aziende associate se tutti gli imprenditori membri dell'azienda associata soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4.

Fatta eccezione per il settore dell'acquacoltura i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ed all'articolo 8 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata. I massimali di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri solo nel caso in cui l'azienda derivi da una fusione totale. Tali massimali non possono tuttavia superare:

— 120 vacche,

— tre volte il numero dei posti per i suini di cui all'articolo 6, paragrafo 4,

— 364 458 ecu di investimenti,

per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

5. La Commissione, può autorizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 30, uno Stato membro a concedere gli aiuti di cui all'articolo 7, secondo le modalità fissate al paragrafo 4 del presente articolo, alle cooperative agricole aventi per unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Allo stesso tempo la Commissione determina le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative, nonché le condizioni e i limiti per il superamento del volume d'investimento indicato al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri fissano le condizioni cui devono soddisfare le aziende associate, in particolare:

— la forma giuridica,

— la durata minima, che deve essere di almeno sei anni,

— la formazione del capitale sociale,

— la partecipazione dei membri alla gestione.

Art. 10

1. Gli Stati membri possono concedere aiuti speciali per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, a condizione che:

— il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; per insediamento in qualità di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti:

— il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale;

— la qualificazione professionale del giovane agricoltore si situi ad un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento;

— l'azienda richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU, fermo restando che tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l'insediamento.

2.

Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

  1. a) un premio unico per un importo massimo imputabile di 10 000 ecu. Il pagamento di questo premio può essere scaglionato su cinque anni al massimo. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;

b)

un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.

Il tasso dell'abbuono è del 5 % al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 10 000 ecu.

Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti.

3. Gli Stati membri definiscono:

— le condizioni del primo insediamento,

— le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative aventi per oggetto principale la gestione di un'azienda agricola, restando inteso che tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda,

— la formazione professionale agricola richiesta al momento del primo insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso, affinché il premio sia imputabile al Fondo,

— le modalità secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU è stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento,

— l'importo degli aiuti all'insediamento.

Art. 11

Gli Stati membri possono concedere ai giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni un aiuto supplementare per gli investimenti previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), pari al massimo al 25 % dell'aiuto concesso in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento entro cinque anni dal suo insediamento e che egli sia in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.