Sez. 3, Sentenza n. 8549 del 28/06/1976 Ud. (dep. 30/06/1977) Rv. 136347 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ANONIMI - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ANONIMI - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
La spedizione della comunicazione giudiziaria di cui all'art 304 cod proc pen e dovuta sin dal primo atto di istruzione preliminare, che presuppone che vi sia la notizia controllata che un reato sia stato commesso e che una persona ne sia indiziata; accertamento quindi che un anonimo di per se solo non e in grado di procurare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)