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Sez. 3, Sentenza n. 8549 del 28/06/1976 Ud. (dep. 30/06/1977) Rv. 136347 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ANONIMI - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136347-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ANONIMI - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*

La spedizione della comunicazione giudiziaria di cui all'art 304 cod proc pen e dovuta sin dal primo atto di istruzione preliminare, che presuppone che vi sia la notizia controllata che un reato sia stato commesso e che una persona ne sia indiziata; accertamento quindi che un anonimo di per se solo non e in grado di procurare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)