diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 32910 del 17/12/2025 (Rv. 676781-02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di carattere assistenziale - Diritto ad una quota del TFR ex art. 12 bis l. n. 898 del 1970 – Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676781-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il diritto del coniuge divorziato a una quota del t.f.r. dell'altro coniuge, previsto dall'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, non può essere escluso laddove l'assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale (e non compensativo-perequativa), in quanto, a fronte della lettera della disposizione - che fa dipendere la spettanza dell'emolumento dalla mera titolarità dell'assegno suddetto - non può introdursi in via interpretativa una distinzione parametrata sulla funzione concretamente rivestita dall'assegno, la quale, oltre a confliggere con il dato testuale, si porrebbe in distonia con la ratio della richiamata disposizione, quale strumento rivolto a realizzare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)