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Sez. 1, Sentenza n. 6545 del 11/05/2001 (Rv. 546588 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione amministrativa - Derivante da violazione del codice della strada - Riscossione mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale - Opposizione ex artt. 22 e ss. legge n. 689 del 1981 - Finalità di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546588-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, l'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere proposta anche contro l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale al fine di dedurre la mancanza della preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)