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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 414 Responsabilita' del vettore nel trasporto amichevole

1. Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.

Art. 415 Derogabilita' delle norme

1. Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.

Art. 416 Pegno legale sul bagaglio

1. Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.

Art. 417 Bagaglio non ritirato

1. Il vettore puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.

Art. 418 Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.

2. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.

3. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.

Sezione II. Del trasporto di cose in generale

Art. 419 Trasporti di cose

1. Il trasporto di cose puo' avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e puo' effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.

Art. 420 Forma del contratto

1. Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 421 Obblighi del vettore all'inizio del viaggio

1. Il vettore, prima dell'inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perche' la nave sia apprestata in stato di navigabilita' e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.

Art. 422 Responsabilita' del vettore

1. Il vettore e' responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonche' dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non e' stata, ne' in tutto ne' in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.

2. Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo e' stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno e' stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilita' della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all'articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorita' di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.

Art. 423 Limiti del risarcimento

1. Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.75

2. Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta, non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.

Art. 424 Derogabilita' delle norme sulla responsabilita'

1. Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi,relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonche' per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l'efficacia delle clausole derogatrici e' subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico.

2. Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, ne' altro documento negoziabile.

Art. 425 Imballaggi e marche di contrassegno

1. Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.

2. Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.

Art. 426 Consegna delle bollette doganali

1. All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.

2. Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna.

3. Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.

Art. 427 Impedimento prima della partenza

1. Se la partenza della nave e' impedita per causa di forza maggiore, il contratto e' risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave e' soverchiamente ritardata, il contratto puo' essere risolto.

2. Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore e' tenuto a sopportare le spese di scaricazione.

Art. 428 Impedimento temporaneo

1. Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio e' temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.

2. Il caricatore puo', mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore e' tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti.

Art. 429 Interruzione del viaggio

1. Se, dopo la partenza, il comandante e' costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.

2. Se la nave non puo' essere riparata od e' necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio e' interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purche' il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

Art. 430 Impedimento all'arrivo

1. Se l'approdo e' impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.

Art. 431 Merci non dichiarate o falsamente indicate

1. Il comandante puo' fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero puo' esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

Art. 432 Recesso del caricatore prima della partenza

1. Prima della partenza della nave il caricatore puo' recedere dal contratto, pagando la meta' del nolo convenuto, nonche' le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.

2. Tuttavia il caricatore puo' liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

Art. 433 Recesso del caricatore durante il viaggio

1. Il caricatore puo', durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione.

2. Il comandante non e' tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.

3. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi e' responsabile delle spese e dei danni.

Art. 434 Caricazione incompleta

1. Se il caricatore consegna una quantita' di merci minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo.

2. Il comandante puo' imbarcare altre merci, purche', se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore.
In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto.

3. Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.