Sez. 5 - , Ordinanza n. 22665 del 19/07/2022 (Rv. 665283 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite dalla l. n. 421 del 1992 - Montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 - Regime tributario vigente a tale data - Applicabilità - Sistema di tassazione agevolata ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 - Applicabilità "ratione temporis" - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi".
Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 23 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 11 com. 6, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64, Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)