Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009 (Rv. 607647 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Terzo acquirente di un immobile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. - Bene sottoposto a pignoramento - Legittimazione del terzo all'istanza di conversione - Sussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE
Il terzo resosi acquirente - in forza di una pronuncia emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e sotto condizione del pagamento del residuo prezzo - di un bene immobile sottoposto ad espropriazione immobiliare, il quale sia stato autorizzato, dalla stessa sentenza costitutiva, ad impiegare detta somma per la cancellazione dei pignoramenti trascritti, è legittimato, a tutela del proprio interesse, a chiedere ed ottenere la conversione del pignoramento a norma dell'art. 495 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)