diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12801 del 24/11/1986 Ud. (dep. 16/12/1987) Rv. 177266 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177266-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*

La chiamata di correo può essere assunta legittimamente a fonte di prova della colpevolezza, soltanto quando la sua veridicità sia sottoposta ad un rigoroso accertamento, adeguato alle ragioni di sospetto, e nel rispetto di due fondamentali condizioni: la valutazione della attendibilità, in sè, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo della chiamata, e la conferma di essa in base ad elementi estrinseci emergenti dal processo. (Conf mass n 176506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)