Sez. 1, Sentenza n. 12801 del 24/11/1986 Ud. (dep. 16/12/1987) Rv. 177266 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*
La chiamata di correo può essere assunta legittimamente a fonte di prova della colpevolezza, soltanto quando la sua veridicità sia sottoposta ad un rigoroso accertamento, adeguato alle ragioni di sospetto, e nel rispetto di due fondamentali condizioni: la valutazione della attendibilità, in sè, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo della chiamata, e la conferma di essa in base ad elementi estrinseci emergenti dal processo. (Conf mass n 176506).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)