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Sez. U, Sentenza n. 1150 del 29/01/1993 (Rv. 480563 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Organi | Comitato di gestione - Indebita erogazione in favore dei dipendenti - Giudizio di responsabilità per il risarcimento del danno - Giurisdizione della Corte dei Conti - Devoluzione.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480563-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio Sanitario Nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Organi

Con riguardo alla responsabilità risarcitoria dei componenti del comitato di gestione di una Unità Sanitaria Locale, per il danno a questa arrecato con indebita erogazione in favore dei dipendenti, deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 103 Cost., 52 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 82 e 83 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, considerato che le Unità Sanitarie Locali hanno natura pubblicistica, quali centri di imputazione autonomi rispetto ai Comuni - i cui dipendenti, peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 (che trova, quale "jus superveniens", immediata applicazione nei giudizi in corso), sono essi stessi assoggettati alla suddetta giurisdizione, anche nei casi di responsabilità così detta amministrativa generica -, che la copertura delle loro spese è a carico del fondo sanitario nazionale e che, per il personale delle medesime operano, a norma dell'art. 28 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, le regole in materia di responsabilità contabile degli impiegati civili dello Stato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 15 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)