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Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Testo in vigore al

Capo VI. Dello scrutinio e della proclamazione

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 60 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purche' il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione e' nulla; e' parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta piu' della meta' dei consiglieri assegnati.

Art. 61 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51

1. Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 62 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52

1. Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

2. Sezione II. - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione noi Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

Sezione II. Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popalazione sino a 10.000 abitanti.

Art. 63 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34

1. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne da' lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

2. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

3. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.

4. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

5. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

6. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 64 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36

1. La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

  1. 1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

  2. 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

  3. 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

Art. 66 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilita' da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilita', denunziati contro alcuno dei candidati.

2. Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 75.

3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

4. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma, se il Comune ha piu' di una sezione elettorale, l'invio e' fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Art. 67 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art 37

1. Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha piu' sezioni, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi', riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, un unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 75.

2. Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

3. Per la validita' delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi.

Sezione III. Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Art. 68 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 38

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediamente vidimata, a termini dell'articolo 54.

Art. 69 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39

1. La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere annessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui ad comma seguente.

2. Sono trulli i voti contenuti in schede che:

  1. 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

  2. 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 70 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risulta lo e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art.

5. 54, ultimo comma.

Art. 71 T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62

1. L'ufficio centrale e' presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 72 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40

1. Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, u al piu' tardi la mattina del mercoledi', riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

2. Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

Art. 74 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 1990, N. 53.

2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.

3. L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

4. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilita' nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.

5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

7. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

Capo VII. Della convalida e delle surrogazioni

Sezione 1. Disposizioni generali

Sezione II. Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

Art. 76 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68

1. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si sostituisce quegli che riporto', dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. 77 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

Sezione III. Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Art. 79 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi, nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.