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Sez. 3, Sentenza n. 6896 del 18/06/1991 (Rv. 472743 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - In genere | Presunzione di colpa del conduttore - Responsabilità - Limiti - Uso normale del bene in conformità del contratto.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472743-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - In genere

La responsabilità del conduttore, prevista all'art. 1590 cod. civ., per il deterioramento della cosa locata, ripete la propria disciplina dall'art. 1588 cod. civ., che pone a carico del conduttore la colpa presunta. Tale responsabilità trova limite solo ove il deterioramento sia giustificato da un uso della cosa in conformità del contratto, a norma dell'art. 1590 cod. civ., che delimità la sfera della liceità giuridica del godimento della cosa spettante al conduttore, identificandola nell'uso normale della stessa secondo la sua destinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)