Sez. 3, Sentenza n. 6896 del 18/06/1991 (Rv. 472743 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - In genere | Presunzione di colpa del conduttore - Responsabilità - Limiti - Uso normale del bene in conformità del contratto.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - In genere
La responsabilità del conduttore, prevista all'art. 1590 cod. civ., per il deterioramento della cosa locata, ripete la propria disciplina dall'art. 1588 cod. civ., che pone a carico del conduttore la colpa presunta. Tale responsabilità trova limite solo ove il deterioramento sia giustificato da un uso della cosa in conformità del contratto, a norma dell'art. 1590 cod. civ., che delimità la sfera della liceità giuridica del godimento della cosa spettante al conduttore, identificandola nell'uso normale della stessa secondo la sua destinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)