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Sez. 3, Sentenza n. 3117 del 14/03/1992 (Rv. 476259 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Canone - In genere | Provvedimento di rilascio dell'immobile - Esecuzione - Proroga ex art. 2 del d.l. n. 832 del 1986 - Canone per il periodo di proroga - Determinazione - Criteri - Effettivo rilascio dell'immobile prima della entrata in vigore del d.l. n. 511 del 1988 - Criteri di indennizzo previsti da detta legge - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1992-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476259-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Canone - In genere

Il canone dovuto dal conduttore durante il periodo di proroga della esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, prevista, per gli immobili adibiti ad uso non abitativo, dall'art. 2 del d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 (conv. in legge 6 febbraio 1987 n. 15), deve essere determinato secondo il criterio stabilito dall'ultimo comma del citato art. 2 con riguardo all'effettivo rilascio dell'immobile con la conseguenza che ove lo stesso sia anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1988 n. 551 (conv. in legge 21 febbraio 1989 n. 61) questa legge che ha modificato i criteri di indennizzo per i periodi di sospensione dell'esecuzione da esso previsti non può trovare applicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 2 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 7 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)