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Sez. 3, Sentenza n. 4490 del 21/04/1995 (Rv. 491960 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE | Investimento di pedone nell'atto di attraversare la strada fuori delle strisce pedonali - Presunzione di colpa a carico del conducente ex art. 2054 primo comma cod. civ. - Sussistenza - Onere probatorio per il conducente.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491960-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE

L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l'attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo (nella specie, era stato accertato che la comparsa del pedone nella traiettoria di marcia dell'automobilista non era stata improvvisa ed imprevedibile ed il suo avvistamento da parte di quest'ultimo era avvenuto ad una distanza che avrebbe consentito la tempestiva adozione di misure idonee ad evitare l'investimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)