Sez. L, Sentenza n. 12262 del 10/06/2005 (Rv. 582310 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Indebite erogazioni all'assicurato - Verificatesi prima del primo gennaio 1996 - Disciplina di cui ai commi duecentosessantesimo e seguenti dell'art. 1 legge n. 662 del 1996 - Modalità del recupero.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
In tema di indebiti previdenziali, lo "ius superveniens" costituito dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pur trovando applicazione rispetto agli indebiti prodottisi in data anteriore al primo gennaio 1996, e perciò munito sotto questo profilo di carattere retroattivo, concerne solo gli indebiti tuttora in essere e non quelli già recuperati, come si ricava sia dal tenore letterale del comma duecentosessantesimo della citata disposizione, sia dal riferimento al reddito imponibile del 1995, elemento, questo, che assume significato solo se posto in relazione ad indebiti ancora da recuperare, ma si rivela del tutto incongruo con riferimento ad indebiti già recuperati. Quanto alle modalità del recupero da parte dell'INPS, esso si esegue sull'intera somma, ma nel rispetto delle modalità previste dal comma duecentosessantaduesimo dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996, quindi mediante trattenuta diretta sulla pensione non già per l'intero, bensì in misura non superiore ad un quinto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)