Sez. 1, Sentenza n. 5520 del 12/11/1985 (Rv. 442723 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO - LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ - SPETTANZA - CONTRIBUTI EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - OBBLIGO DEL FALLIMENTO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO - LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ - SPETTANZA - CONTRIBUTI EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 1115 DEL 1968 - OBBLIGO DEL FALLIMENTO - SUSSISTENZA.*
Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei dipendenti di imprese industriali licenziati, posto a carico dell'INPS dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, spetta, in forza dell'interpretazione autentica di detta norma resa dall'art. 25 secondo comma della legge 23 aprile 1981 n. 155, anche nel caso di licenziamento per cessazione dell'attività imprenditoriale a seguito di fallimento, ed implica il correlativo diritto dello istituto di ottenere dall'amministrazione fallimentare le contribuzioni di cui all'art. 9 della citata legge n. 1115 del 1968. (Conf 6733/83, mass n 431444; (Conf 4048/82, mass n 422003).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)