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Sez. 1, Sentenza n. 701 del 19/06/1987 Ud. (dep. 20/01/1988) Rv. 177443 - 01

IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - NECESSITÀ DI NOMINARE UN PERITO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE DAL GIUDICE - SUFFICIENZA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177443-01

IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - NECESSITÀ DI NOMINARE UN PERITO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE DAL GIUDICE - SUFFICIENZA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*

Nell'indagine rivolta ad accertare la sussistenza in concreto della capacità di intendere e di volere del minore degli anni diciotto, ex art. 98 cod. pen., il giudice è svincolato dall'Obbligo di nominare un perito, o di disporre speciali indagini tecniche, potendo accertare direttamente la ricorrenza dei requisiti sui quali deve fondarsi il giudizio di imputabilità del minore, attraverso l'esame della natura del reato, delle modalità del fatto, e del comportamento processuale complessivo del minore. (Conf mass n 164770; (Conf mass n 164146; (Conf mass n 163616; (Conf mass n 162589).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)