Sez. 1, Sentenza n. 23016 del 26/10/2006 (Rv. 592855 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Sosta vietata - Autorizzazione del presidente del tribunale - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
In materia di opposizione a sanzione amministrativa, non configura nessuna causa di esclusione della responsabilità, ex art. 4 della legge n. 689 del 1981 - ed in particolare non integra l'esimente di aver agito nell'adempimento di un dovere derivante da un ordine dell'autorità -, l'aver parcheggiato in zona vietata su autorizzazione del presidente del tribunale, per provvedere al trasporto presso gli uffici giudiziari di numerosi registri per la vidimazione annuale, non spettando al presidente del tribunale alcun potere di deroga ai divieti di sosta stabiliti dalla competente autorità amministrativa; né è configurabile l'esimente dello stato di necessità, che ricorre solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 54 cod.pen. e che richiede in primo luogo l'esistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)