Norme urgenti in materia di lavori pubblici
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di regolamentazione dei lavori pubblici e definizione delle regole per la trasparenza degli appalti e delle concessioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della difesa:
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti della medesima legge n. 109 del 1994.
3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonche' le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalita' stabilite dal regolamento stesso.
4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonche' ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonche' le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non si pubblicato entro il 31 gennaio 1997.
5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro il 31 gennaio 1997, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonche' gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.
6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.
7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.
8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1 della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto.
Art. 2 Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola: "impianti" sono inserite le seguenti: "anche di presidio e difesa ambientale,";
b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
" c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.";c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," e' inserita la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la parola: "14," e' inserita la seguente: "17,";
c-bis) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono i lavori oggetto della concessione";
c-ter) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406".
Art. 3 Delegificazione
1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1995" e sono soppresse le parole: "e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.";
a-bis) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici":b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 2 GIUGNO 1995, N. 216;
c) al comma 6:
1) all'alinea dopo la parola: "legge" sono inserite le seguenti: "oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato";
2) alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse;
3) alla lettera h), le parole: "di cui all'articolo 17, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 8";
3-bis) la lettera i) e' abrogata;
3-ter) la lettera n) e' abrogata;
d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare.
Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
...".
Art. 3-bis Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici
1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: "del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5";
b) al comma 10, la lettera b) e' abrogata;
c) i commi 11, 12 e 13 sono abrogati.
2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di personale dell'Autorita' e del Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie)";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale e' preposto un dirigente generale di livello C. Esso e' composto da non piu' di 125 unita' appartenenti alle professionalita' amministrative e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonche' le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni";c) al comma 5, il secondo periodo e' abrogato;
d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita' di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1994, n, 29, e successive modificazioni, nonche', in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto".
Art. 4 Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita' di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.";b) al comma 4:
1) le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1 gennaio 1996";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi.";
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale , o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.";d) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.".
Art. 4-bis Misure per l'adeguamento della funzionalita' della pubblica amministrazione
1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonche' un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico puo' coincidere con il responsabile del procedimento di uno o piu' interventi. Il regolamento determina altresi' l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facolta' possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento puo' essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.
3. Il coordinatore unico coordina l'attivita' dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarita' o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresi' la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari.
4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attivita' di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.
4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso: segnala altresi' tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.
4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attivita' di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attivita' di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalita' previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a societa' di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento procede ai fini degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";b) al comma 5, dopo le parole: "la conferenza di servizi" sono inserite le seguenti: "convocata ai sensi del comma 4-quinquies":
c) al comma 6, le parole: "conferenza di servizi di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi di cui al comma 5".
Art. 4-ter Sospensione dalla partecipazione alle gare
1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri";b) al comma 8, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 2000";
c) al comma 9, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1999";
d) al comma 10, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 2000";
e) al comma 11, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999".
Art. 5 Norme in materia di partecipazione alle gare
1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non e' richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
...".
Art. 5-bis Soggetti ammessi alle gare
1. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
"e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13".
Art. 5-ter Consorzi stabili
1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";
b) al comma 5, le parole: "d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "d), e), ed e-bis)".
Art. 5-quater Competenze dei consigli comunali e provinciali
1. L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Competenze dei consigli comunali e provinciali). - 1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".