Sez. L, Sentenza n. 1677 del 03/03/1990 (Rv. 465647 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALI - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRINCIPIO DELLA NECESSARIA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - INSUSSISTENZA - TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - OBBLIGO NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI - ESCLUSIONE - ESCLUSIONE DI UN SINDACATO DA TALI TRATTATIVE - CONDOTTE ANTISINDACALI - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALI - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRINCIPIO DELLA NECESSARIA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - INSUSSISTENZA - TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - OBBLIGO NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI - ESCLUSIONE - ESCLUSIONE DI UN SINDACATO DA TALI TRATTATIVE - CONDOTTE ANTISINDACALI - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Poiché nell'attuale sistema normativo dell'attività sindacale non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, il datore di lavoro non ha un Obbligo assoluto di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi (nella specie: integrativi aziendali) con tutte tali organizzazioni con la conseguenza che per integrare gli estremi della condotta antisindacale dello stesso non è sufficiente l'esclusione di un Sindacato dalle trattative suddette, ma occorre anche che risulti - per la peculiarità del caso di specie - un uso distorto da parte del medesimo datore di lavoro della sua libertà contrattuale con conseguente apprezzabile lesione della libertà sindacale dell'organizzazione esclusa. (V 1598/87, mass n 451013; (V 4906/81, mass n 415644).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)