Sez. 3, Sentenza n. 194 del 29/01/1970 Ud. (dep. 11/07/1970) Rv. 114897 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - FAVOREGGIAMENTO - CIRCOSTANZE -AGGRAVANTI SPECIALI - BENE TUTELATO - PROSTITUTA PERSONA OFFESA - ESCLUSIONE - IPOTESI ECCETTUATA.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - FAVOREGGIAMENTO - CIRCOSTANZE -AGGRAVANTI SPECIALI - BENE TUTELATO - PROSTITUTA PERSONA OFFESA - ESCLUSIONE - IPOTESI ECCETTUATA.*
La prostituta non si puo ritenere persona offesa dai reati di favoreggiamento o di sfruttamento della prostituzione. In entrambi l'interesse protetto e quello dello stato al rispetto del buon costume o della pubblica moralita e non un diritto o interesse privato di chi esercita il meretricio, tranne che nelle ipotesi aggravate di cui al n 1 dell'art 4 della legge 20 febbraio 1958, n 75, nelle quali e escluso il libero consenso del soggetto passivo. (V 111659, anno 1969 105601, anno 1968, ed ivi citate.*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)