Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 10 Recupero
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13.
2. Ove necessario, per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
3.
Gli Stati membri possono consentire deroghe al paragrafo 2, a condizione che almeno una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
a) la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero in conformità dell’articolo 4 e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata;
b) la raccolta differenziata non produca il miglior risultato in termini ambientali ove si tenga conto dell’impatto ambientale generale della gestione dei relativi flussi di rifiuti;
c) la raccolta differenziata non sia fattibile da un punto di vista tecnico tenuto conto delle migliori pratiche in materia di raccolta dei rifiuti;
d) la raccolta differenziata comporterebbe costi economici sproporzionati tenuto conto dei costi degli impatti negativi della raccolta e del trattamento di rifiuti indifferenziati sull’ambiente e sulla salute, del potenziale di miglioramento dell’efficienza della raccolta e del trattamento dei rifiuti, delle entrate derivanti dalla vendita di materie prime secondarie, nonché dell’applicazione del principio «chi inquina paga» e della responsabilità estesa del produttore.
Gli Stati membri riesaminano periodicamente le deroghe di cui al presente paragrafo tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti.
4. Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4.
5. Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 del presente articolo e per facilitare o migliorare il recupero, gli Stati membri adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento conformemente agli articoli 4 e 13.
6. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente articolo per quanto riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti organici, compresa la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata ed eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 3.
Art. 11 Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio
1.
Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione, facilitando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta che possono essere preparati per il riutilizzo, ma non sono destinati alla preparazione per il riutilizzo da parte degli stessi sistemi o infrastrutture, e promuovendo l’uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti.
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1o gennaio 2025, per i tessili.
Al fine di rispettare le finalità del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia in funzione l’infrastruttura necessaria per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresa una copertura materiale e territoriale sufficiente dei punti di raccolta differenziata a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera c ter).
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno„ frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.
2. Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un’economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.
3. Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e) fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:
a) abbia preparato per il riutilizzo e riciclato meno del 20 % o collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani prodotti nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e
b) al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei termini di cui di cui al paragrafo 2, lettera c), d) o e), comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il rispettivo termine e presenti un piano di attuazione in conformità dell’allegato IV ter.
4. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV ter. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.
5. Se è rinviato il conseguimento degli obiettivi in conformità del paragrafo 3, lo Stato membro interessato adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli:
a) almeno al 50 % entro il 2025, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c);
b) almeno al 55 % entro il 2030, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d);
c) almeno al 60 % entro il 2035, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e).
6. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione vaglia l’introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico, i rifiuti tessili, i rifiuti commerciali, i rifiuti industriali non pericolosi e altri flussi di rifiuti, nonché di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e obiettivi di riciclaggio dei rifiuti organici urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
7.
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e). A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
La Commissione valuta la tecnologia di co-trattamento che consenta l’integrazione di minerali nel processo di co-incenerimento dei rifiuti urbani. Qualora possa essere reperita una metodologia affidabile, nell’ambito di tale riesame, la Commissione prende in considerazione la possibilità di conteggiare tali minerali ai fini degli obiettivi di riciclaggio.
Art. 11 bis Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi
1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti,
a) gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
c) il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.
In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita a condizione che:
a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
3. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Al fine di garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati, il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tasso di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti. I tassi di scarto medio sono utilizzati solo nei casi in cui non possano essere altrimenti ottenuti dati affidabili e sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 10 del presente articolo.
4.
Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano dell’ambiente.
A partire dal 1o gennaio 2027, gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se, conformemente all’articolo 22, sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte.
5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, la quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere sottoposti a ritrattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati a successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
6. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti nell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 9 del presente articolo.
7. I rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento in quello stesso Stato membro possono essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
8. I rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente diritto ambientale dell’Unione.
9.
Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati, in particolare per quanto riguarda:
a) una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in conformità del paragrafo 6, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati, e
b) i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
10. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione del peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi dopo un’operazione di cernita e che non sono successivamente riciclati, sulla base dei tassi di scarto medio dei rifiuti cerniti.
Art. 11 ter Segnalazione preventiva
1. La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all’articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
a) una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;
b) un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;
c) esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l’Unione che potrebbero fornire un orientamento per avanzare verso il conseguimento degli obiettivi.
Art. 12 Smaltimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all’articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.
2. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione delle operazioni di smaltimento di cui all’allegato I, in particolare alla luce dell’articolo 13, e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di disciplinare le operazioni di smaltimento, anche mediante eventuali restrizioni, e prendere in considerazione un obiettivo di riduzione dello smaltimento, onde garantire una gestione dal punto di vista ambientale corretta dei rifiuti.
Art. 13 Protezione della salute umana e dell’ambiente
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e
c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
Art. 14 Costi
1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
2. Fatti salvi gli articoli 8 e 8 bis, gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.
Capo III. Gestione dei rifiuti
Art. 15 Responsabilità della gestione dei rifiuti
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.
2.
Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.
3. Gli Stati membri possono decidere, a norma dell’articolo 8, che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all’interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13.
Art. 16 Principi di autosufficienza e prossimità
1.
Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
2. La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
3. La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
4. I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l’intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.
Art. 17 Controllo dei rifiuti pericolosi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.
Art. 18 Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:
a) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23;
b) le disposizioni dell’articolo 13 siano ottemperate e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; e
c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
3.
Qualora i rifiuti pericolosi siano stati illegalmente miscelati in violazione del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 36, si proceda alla separazione ove tecnicamente fattibile e necessario per soddisfare l’articolo 13.
Se non è richiesta la separazione in conformità del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano trattati in un impianto che abbia ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23 per trattare una siffatta miscela.
Art. 19 Etichettatura dei rifiuti pericolosi
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.
2. In caso di trasferimento all’interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta i dati appropriati specificati all’allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Art. 20 Rifiuti domestici pericolosi
1. Entro il 1o gennaio 2025 gli Stati membri dispongono la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi onde garantire che essi siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13 e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani.
2. Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti domestici indifferenziati.
3. Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti domestici pericolosi fino a quando non sono accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da parte di uno stabilimento o un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione o è stato registrato conformemente agli articoli 23 o 26.
4. Entro il 5 gennaio 2020, la Commissione elabora linee guida per assistere e agevolare gli Stati membri nella raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi.
Art. 21 Oli usati
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
a) gli oli usati siano raccolti in modo differenziato, a meno che la raccolta differenziata non sia tecnicamente fattibile, tenuto conto delle buone pratiche;
b) gli oli usati siano trattati, privilegiando la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione, in conformità degli articoli 4 e 13;
c) gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione.
2. Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.
3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.
4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione esamina i dati sugli oli usati forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 37, paragrafo 4, al fine di valutare se sia fattibile stabilire misure per il trattamento degli oli usati, compresi obiettivi quantitativi in materia di rigenerazione degli oli usati e qualsiasi altra misura per promuovere la rigenerazione degli oli usati. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Art. 22 Rifiuti organici
1.
Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.
Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.
2. Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:
a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell’ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;
b) incoraggiare il compostaggio domestico; e
c) promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.
3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.
Art. 22 bis Regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
2. Gli Stati membri possono istituire un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di materassi conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
3.
Gli Stati membri provvedono affinché un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un altro Stato membro e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.
Gli Stati membri possono prevedere che un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un paese terzo e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater debba designare, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), lo desideri, gli eventuali obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata mediante mandato scritto. Se tale produttore ha designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, quest’ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare l’allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata (NC) ivi elencati ai codici NC elencati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio16.
6. Gli Stati membri definiscono chiaramente i ruoli e le responsabilità dei pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a).
7. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 6, i soggetti pertinenti siano coinvolti nell’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. Tali soggetti pertinenti comprendono almeno:
a) i produttori che mettono a disposizione prodotti sul mercato;
b) le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori che mettono a disposizione prodotti sul mercato;
c) i gestori pubblici o privati di rifiuti;
d) le autorità locali;
e) gli operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo;
f) i soggetti dell’economia sociale, comprese le imprese sociali locali.
8. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi relativi a:
a) la raccolta dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti quanto segue:
i) la raccolta di tali prodotti usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies;
ii) il trasporto dei prodotti usati e di scarto raccolti di cui al punto i) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo, e delle operazioni di riciclaggio, a norma dell’articolo 22 quinquies;
iii) la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei prodotti usati e dei rifiuti raccolti di cui al punto i);
iv) la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cui ai punti i), ii) e iii), da parte di soggetti dell’economia sociale e di altri soggetti appartenenti al sistema di raccolta di cui all’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11;
b) lo svolgimento di un’indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma dell’articolo 22 quinquies, paragrafo 6;
c) la diffusione di informazioni, anche attraverso campagne di informazione adeguate, su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, compresa la riparazione, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, conformemente all’articolo 22 quater, paragrafi 14, 15 e 18;
d) la raccolta dei dati e la comunicazione dei medesimi alle autorità competenti a norma dell’articolo 37;
e) il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare la progettazione riguardante gli aspetti del prodotto elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1781, e le operazioni di prevenzione e gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti, al fine di espandere il riciclaggio da fibra a fibra, fatta salva la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato.
9. Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater debbano coprire, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 8, lettera a), del presente articolo per i prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che finiscono in rifiuti urbani indifferenziati.
10. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 8 del presente articolo in relazione ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, qualora tali prodotti, compresi i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che possono essere stati raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti conformemente all’articolo 22 quater, paragrafo 8, siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta dopo il 16 ottobre 2025 e qualora un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sia già istituito nello Stato membro in questione conformemente agli articoli 8 e 8 bis a tale data.
11. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 8 del presente articolo in relazione ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, qualora tali prodotti, compresi i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che possono essere stati raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti conformemente all’articolo 22 quater, paragrafo 8, siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta:
a) a decorrere dalla data in cui lo Stato membro in questione ha messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio17, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, o
b) al più tardi, a decorrere dal 17 aprile 2028, e qualora un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sia istituito nello Stato membro in questione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dal 16 ottobre 2025.
12. I costi da coprire di cui al paragrafo 8 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo efficiente in termini di costi e sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti pertinenti conformemente al paragrafo 7.
13. Ai fini della conformità all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online, che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di detto regolamento, i quali consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater ai consumatori situati nell’Unione, ricevano dai produttori le seguenti informazioni prima di consentire loro di utilizzare i loro servizi:
a) informazioni sull’iscrizione nel registro dei produttori di cui all’articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;
b) un’autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire esclusivamente prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater per i quali gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo e all’articolo 22 quater, paragrafo 1, sono soddisfatti nello Stato membro in cui si trova il consumatore.
14. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il 17 aprile 2028 conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis a 22 quinquies.
15. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i produttori che offrono prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell’Unione forniscano ai fornitori di servizi di logistica le informazioni di cui al paragrafo 13 al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020.
16.
Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di servizi di logistica, al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 15 e al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020, compia il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 15 del presente articolo sono affidabili e complete utilizzando qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione o chiedendo al produttore di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini della presente direttiva i produttori sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni fornite.
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) qualora ottenga sufficienti indicazioni o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 15 ottenute dal produttore interessato siano inesatte, incomplete o non aggiornate, il fornitore di servizi di logistica chieda al produttore di rettificare, completare o aggiornare le informazioni senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell’Unione e nazionale, e
b) qualora il produttore non rettifichi, completi o aggiorni tali informazioni, il fornitore di servizi di logistica sospenda rapidamente la prestazione del suo servizio a tale produttore in relazione all’offerta di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell’Unione, fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta; il fornitore di servizi di logistica comunica al produttore i motivi della sospensione.
17. Fatto salvo l’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio18, se un fornitore di servizi di logistica sospende la prestazione del suo servizio a norma del paragrafo 16 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché il produttore interessato abbia il diritto di impugnare la sospensione del fornitore di servizi di logistica dinanzi a un tribunale di uno degli Stati membri in cui è stabilito il fornitore di servizi di logistica.
Art. 22 ter Registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri
1.
Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater («registro dei produttori») al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 quater, paragrafo 1.
La Commissione istituisce un sito web contenente i link a tutti i registri nazionali dei produttori per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione del link ai rispettivi registri nazionali dei produttori entro 30 giorni dall’istituzione dei registri. Le informazioni relative a ciascun registro dei produttori, oltre a essere facilmente accessibili, disponibili al pubblico e gratuite, sono presentate in un formato leggibile meccanicamente, classificabile e consultabile, e rispettano gli standard aperti per l’uso da parte di terzi. La comunicazione di informazioni a norma del presente paragrafo non pregiudica il mantenimento della riservatezza commerciale e industriale delle informazioni sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
2. Gli Stati membri rendono obbligatoria l’iscrizione dei produttori nel registro. A tal fine, gli Stati membri impongono ai produttori di presentare una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater.
3. Gli Stati membri consentono ai produttori di mettere a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sono registrati nello Stato membro in questione.
4. La domanda di registrazione contiene gli elementi di informazione seguenti:
a) il nome, il marchio di fabbrica e le marche, se disponibili, con cui il produttore opera nello Stato membro interessato e l’indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito Internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico;
b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell’Unione o nazionale;
c) i codici NC dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta;
d) il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, l’eventuale numero di telefono, il sito Internet, l’indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il codice fiscale dell’Unione o nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato;
e) una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, attestante che le informazioni fornite sono veritiere.
5.
Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore mediante mandato scritto.
Se un produttore ha designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, quest’ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.
6. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:
a) riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web dell’autorità competente;
b) autorizzi le registrazioni e fornisca un numero di registrazione entro al massimo 12 settimane dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4;
c) possa stabilire modalità dettagliate relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali oltre a quelle di cui al paragrafo 4;
d) possa esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.
7. L’autorità competente può rifiutare o revocare la registrazione del produttore qualora le informazioni di cui al paragrafo 4 e le relative prove documentali non siano fornite o siano insufficienti oppure se il produttore non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera d).
8. Gli Stati membri impongono al produttore o, se del caso, al rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, di notificare senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella registrazione a norma del paragrafo 4, lettera d), e qualsiasi cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato per la prima volta dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri oggetto della registrazione. Il produttore che ha cessato di esistere è escluso dal registro dei produttori.
9. Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori e fornitori di servizi di logistica che concludono contratti per qualsiasi dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020 con produttori che offrono agli utilizzatori finali prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, abbiano accesso gratuito al registro dei produttori.
10. Entro il 17 aprile 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l’iscrizione nel registro dei produttori sulla base degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
Art. 22 quater Organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater incarichino un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 22 bis.
2. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori a norma dell’articolo 8 bis, paragrafo 3, degli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un’autorizzazione da parte di un’autorità competente.
3. Gli Stati membri stabiliscono criteri relativi alle qualifiche che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore devono avere per essere incaricate di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. In particolare, gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di dimostrare l’esperienza necessaria nella gestione dei rifiuti e nella sostenibilità.
4. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di cui al paragrafo 3, a condizione che entro il 16 ottobre 2025 abbiano già stabilito criteri che garantiscano che un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore possa essere incaricata dell’adempimento per conto dei produttori degli obblighi di responsabilità estesa del produttore solo se essa dimostra di avere esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e se detti criteri garantiscono che l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore gestirà i rifiuti in modo sostenibile e limiterà l’impatto della gestione dei rifiuti sull’ambiente.
5. Fatto salvo l’articolo 8 bis, paragrafo 4, gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire che i contributi finanziari che ricevono dai produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater:
a) si basino sul peso e, se del caso, sulla quantità dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, siano modulati sulla base dei requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 più adeguati per la prevenzione dei rifiuti generati da prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri e per il loro trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti, e delle corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell’Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità ambientale e della circolarità di detti prodotti;
b) tengano conto dei ricavi delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo, dalla preparazione per il riutilizzo o dal valore delle materie prime secondarie provenienti da rifiuti tessili riciclati;
c) garantiscano un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre oneri sproporzionati a quelli, comprese le piccole e medie imprese, che producono quantità modeste di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater.
6. Laddove sia opportuno affrontare pratiche di moda rapida e ultrarapida e la relativa sovrapproduzione di rifiuti generati da prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di modulare il contributo finanziario in funzione delle pratiche dei produttori relative ai prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, sulla base del ciclo di vita dei prodotti derivante da tali pratiche, della durata di vita utile di detti prodotti dopo il primo utilizzatore e del contributo alla chiusura del ciclo di detti prodotti, convertendo i rifiuti tessili in materie prime per nuove catene di produzione.
7. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con i requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma dell’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1781 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l’applicazione del paragrafo 5, lettera a), e del paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione, che non riguardano la determinazione precisa del livello dei contributi, sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.
8.
Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore istituiscano un sistema di raccolta differenziata per i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, indipendentemente dalla loro natura, composizione materiale, condizione, nome, marca, marchio di fabbrica o origine, nel territorio di uno Stato membro in cui mettono tali prodotti a disposizione sul mercato per la prima volta. Il sistema di raccolta differenziata:
a) offre ai soggetti di cui al paragrafo 9, lettera a), la raccolta di tali prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, e prevede le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei medesimi prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, compresa la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore;
b) garantisce la raccolta gratuita di detti prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti attraverso i punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, con una frequenza adattata in base all’area di copertura e al volume dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri abitualmente raccolti attraverso tali punti di raccolta;
c) garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, prodotti dai soggetti dell’economia sociale e da altri soggetti raccolti attraverso i punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, in modo coordinato tra l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore e i soggetti dell’economia sociale e tali altri soggetti.
Qualsiasi forma di coordinamento tra le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore rimane soggetta al diritto dell’Unione in materia di concorrenza.
9. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta di cui al paragrafo 8:
a) consista in punti di raccolta istituiti per loro conto dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e dai gestori di rifiuti in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti: soggetti dell’economia sociale, rivenditori al dettaglio, autorità pubbliche o terzi che effettuano, per conto di tali autorità, la raccolta di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater e altri gestori di punti di raccolta volontari;
b) copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell’entità e della densità della popolazione, del volume previsto di prodotti, usati e di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, elencati nell’allegato IV quater, dell’accessibilità e della vicinanza degli utilizzatori finali, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione di tali prodotti sono redditizie;
c) realizzi un aumento costante e tecnicamente fattibile nella raccolta differenziata nonché una riduzione corrispondente nella raccolta di rifiuti urbani indifferenziati di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, in base alle buone pratiche disponibili.
10. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione delle autorità pubbliche locali, dei soggetti dell’economia sociale o di altri operatori del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 8.
11. Fatti salvi il paragrafo 8, lettere a) e b), e il paragrafo 9, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell’ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale che fanno parte del sistema di raccolta a norma del paragrafo 9, lettera a), non siano tenuti a consegnare all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti elencati nell’allegato IV quater.
12. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale che gestiscono i propri punti di raccolta differenziata conformemente al paragrafo 11 presentino almeno una volta all’anno all’autorità competente informazioni sulla quantità in peso dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata elencati nell’allegato IV quater, specificando:
a) la quantità in peso ritenuta idonea al riutilizzo, indicando, ove possibile, la quantità in peso esportata;
b) la quantità in peso destinata alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, se del caso specificando separatamente il riciclaggio da fibra a fibra, indicando, ove possibile, la quantità in peso esportata; e
c) la quantità in peso destinata ad altri tipi di recupero o smaltimento.
13. In deroga al paragrafo 12, gli Stati membri possono esentare, del tutto o in parte, i soggetti dell’economia sociale dall’obbligo di presentare le informazioni di cui al paragrafo 12, qualora l’adempimento di tali obblighi di comunicazione comporti un onere amministrativo sproporzionato per detti soggetti.
14. Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione degli utilizzatori finali le seguenti informazioni relative al consumo sostenibile, comprese le opzioni di seconda mano, al riutilizzo e alla gestione del fine vita di tessili e calzature e riguardanti i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che i produttori mettono a disposizione sul mercato per la prima volta:
a) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche, in particolare la promozione di modelli di consumo sostenibili e di una buona cura dei prodotti durante l’uso;
b) le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature;
c) l’ubicazione dei punti di raccolta;
d) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire correttamente alla raccolta differenziata di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, anche mediante donazione;
e) l’impatto sull’ambiente, sulla salute umana e sui diritti sociali e umani della produzione tessile, in particolare delle pratiche di moda rapida e del consumo, del riciclaggio e di altri tipi di recupero e smaltimento nonché dell’eliminazione inappropriata dei prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, come la dispersione o l’eliminazione tra i rifiuti urbani indifferenziati, nonché i provvedimenti adottati per mitigare l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana.
15. Gli Stati membri provvedono affinché l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 14 e dette informazioni siano aggiornate e diffuse mediante:
a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;
b) comunicazioni negli spazi pubblici e nei punti di raccolta;
c) programmi educativi, campagne di sensibilizzazione e attività di coinvolgimento della collettività;
d) segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori.
16.
Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano incaricate di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché tali organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore coprano l’intero territorio dello Stato membro, al fine di fornire una qualità uniforme del servizio del sistema di raccolta differenziata su tutto il territorio per i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater.
Gli Stati membri designano l’autorità competente, o un soggetto terzo indipendente designato a tal fine, affinché controlli che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente al diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Gli Stati membri in cui una sola organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore è incaricata di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore possono designare l’autorità competente, o un soggetto terzo indipendente designato a tal fine, affinché controlli che l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore adempia i propri obblighi conformemente al diritto dell’Unione in materia di concorrenza.
17. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.
18. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore pubblichino sui loro siti web, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e):
a) almeno una volta l’anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni riguardanti:
i) la quantità, compresa la quantità in peso, di prodotti messi a disposizione sul mercato per la prima volta;
ii) la quantità in peso della raccolta differenziata dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, specificando separatamente i prodotti invenduti;
iii) i tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio da fibra a fibra, realizzati dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore;
iv) i tassi di altri tipi di recupero e smaltimento; e
v) i tassi delle esportazioni di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati elencati nell’allegato IV quater ritenuti idonei al riutilizzo e delle esportazioni di prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater;
b) le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati a norma del paragrafo 19.
19. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria per i gestori di rifiuti, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti e tale da non imporre oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese per procurarsi:
a) servizi di gestione dei rifiuti dai gestori di rifiuti di cui al paragrafo 9, lettera a); e
b) il successivo trattamento dei rifiuti.
20.
Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore forniscano, annualmente, alle autorità competenti le informazioni di cui al paragrafo 18, lettere a) e b), comprese le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 18, lettera a), richieste annualmente, ai produttori dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore specifichino la quantità in peso per le informazioni di cui al paragrafo 18, lettera a), punti iii), iv) e v).
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri impongono che, per quanto concerne i produttori che sono imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superano i 2 milioni di EUR, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore richiedano a tali imprese di presentare annualmente solo le informazioni di cui al paragrafo 18, lettera a), punto i).
La Commissione modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2019/100419 e (UE) 2021/1920 della Commissione al fine di includere, conformemente all’articolo 37, paragrafo 7, della presente direttiva, le informazioni di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione modificati riguardano:
a) le informazioni sulle tempistiche di comunicazione;
b) le specifiche concernenti la struttura e il formato della comunicazione dei dati al fine di garantire l’uniformità, la coerenza e la facilità di consolidamento dei dati per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
Art. 22 quinquies Gestione dei tessili di scarto
1. Gli Stati membri provvedono affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione al fine di prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti. I prodotti tessili usati e di scarto sono sottoposti a un controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata o l’impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono potenziali fonti di contaminazione.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche in conformità dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.
Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell’allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri invenduti e scartati elencati nell’allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio da fibra a fibra, ove il progresso tecnologico lo consenta. Detta separazione è effettuata in modo efficiente in termini di costi, al fine di massimizzare il recupero delle risorse e i benefici ambientali.
3. In deroga al paragrafo 2, non sono considerati rifiuti al momento della raccolta i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati che sono consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e sono ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte dell’operatore del riutilizzo o dei soggetti dell’economia sociale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano sottoposti a operazioni di cernita per garantirne il trattamento in conformità della gerarchia dei rifiuti.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di cernita dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, ottemperino agli obblighi seguenti:
a) l’operazione di cernita è finalizzata a ottenere prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo, dando priorità alla cernita locale, se del caso, e al riutilizzo locale;
b) le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri a un livello adeguato di granularità, consentendo una cernita articolo per articolo che separa le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo applicando criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente;
c) i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per la rifabbricazione e il riciclaggio, compreso, se il progresso tecnologico lo consente, il riciclaggio da fibra a fibra, al fine di dare priorità alla rifabbricazione piuttosto che al riciclaggio;
d) i risultati delle operazioni di cernita e delle successive operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 6.
6. Entro il 1o gennaio 2026, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri effettuano un’indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la percentuale di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, se del caso, conformemente ai codici NC di cui all’allegato IV quater. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 14 e 15. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di tali indagini siano disponibili al pubblico.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che si sospetta costituiscano prodotti di scarto possano essere ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e controllati di conseguenza.
8.
Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni organizzate su base professionale di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo siano conformi agli obblighi minimi di conservazione della documentazione di cui al paragrafo 9 e siano accompagnate almeno dalle informazioni seguenti:
a) una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri in cui si dichiara che sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo;
b) la prova di una precedente operazione di cernita o di una precedente valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo effettuata in conformità del presente articolo e, se disponibili, dei criteri adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo;
c) una dichiarazione rilasciata dalla persona fisica o giuridica in possesso dei prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che organizza, a titolo professionale, il trasporto di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo, attestante che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.
Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico, mantenendo in tal modo l’integrità e la qualità dei prodotti tessili destinati al riutilizzo durante l’intero processo di trasporto.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo rispettino i seguenti obblighi minimi di conservazione della documentazione:
a) il registro delle operazioni di cernita, valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull’imballaggio;
b) il registro contiene le informazioni seguenti:
i) una descrizione dell’articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo, quali tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale e qualsiasi altra caratteristica pertinente che contribuisca a un riutilizzo efficiente;
ii) il nome e l’indirizzo dell’impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo.
10. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti o le autorità coinvolte nelle ispezioni accertino che una spedizione prevista di prodotti tessili usati, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo è sospettata di consistere in prodotti di scarto, i costi delle analisi, delle ispezioni e del magazzinaggio appropriati dei prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che si sospetta costituiscano prodotti di scarto possano essere imputati ai produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, a terzi che agiscono per loro conto o ad altre persone che organizzano la spedizione.