Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, gia' prorogati dall'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1964, salvo quanto e' disposto nell'articolo successivo.
2. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma e sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
3. La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 368, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1964.
Art. 2
1. A decorrere dal 30 settembre 1961 cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, aventi per oggetto:
a) immobili destinati ad abitazione considerati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, nn. 1) e 2), od aventi una superficie coperta superiore ai metri quadrati 200, od aventi almeno quattro delle caratteristiche di cui al n. 4);
b) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore attivita' professionale, ovvero una attivita' artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attivita' commerciale organizzata col lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non piu' di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla, struttura della azienda, esclusi gli apprendisti, alla data del 30 giugno 1960.
2. Il locatore che intende valersi delle precedenti disposizioni deve darne preavviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la disponibilita' dell'immobile.1
Art. 3
1. I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nelle misure e con le modalita' di computo previste dalla, legge 1 maggio 1955, n. 368, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti e alla data della prima locazione.
2. I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nella misura del 25 per cento, calcolata sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Qualora le attivita' artigiane si svolgano in locali annessi agli ambienti di abitazione i quali non superino i due vani, gli aumenti dei canoni dei contratti di locazione seguono le misure previste dalla legge 1 maggio 1955, n. 368.
4. In ogni caso resta esclusa l'applicazione dei limiti massimi di aumento previsti dagli articoli 2, ultimo comma, 3, commi terzo e quarto, 4, commi quarto e quinto, della legge 1 maggio 1955, n. 368.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1962, N. 1716
Art. 5
1. Sono validi i patti in deroga alle norme del regime vincolistico stipulati successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge, rimarranno invariati, agli effetti dell'imposta e delle sovraimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'esercizio in corso.
Art. 7
1. Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni continuano ad osservarsi, in quanto compatibili, le norme della legge 1° maggio 1955, n. 368.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - SCELBA - TRABUCCHI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA