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Sez. 2, Sentenza n. 3928 del 27/04/1996 (Rv. 497288 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE | Pensiline o tettoie sovrastanti i terrazzi praticabili - Disciplina ex art. 29 n. 11 del regolamento edilizio del comune di Pomigliano d'Arco - Estensione ai parapetti e torrini (o tettoie) sovrastanti il lastrico solare.
Stato
decisa il 1996-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497288-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - IN GENERE

L'art. 29 n. 11 del regolamento edilizio del comune di Pomigliano d'Arco il quale stabilisce che eventuali pensiline o tettoie sovrastanti i terrazzi praticabili saranno conteggiate nel computo dell'altezza raggiungibile e delle superfici delle pareti come se l'area coperta da dette pensiline fosse recintata da pareti, non prevede alcuna deroga nei riguardi dei parapetti e dei torrini (o tettoie) soprastanti il lastrico solare, sicché tali costruzioni, ancorché possano assumere l'aspetto di volumi tecnici, concorrono a determinare l'altezza del fabbricato, ai fini del calcolo del limite massimo (m. 17).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)