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Sez. 3, Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024 (Rv. 671567-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio - Legittimazione attiva all'impugnazione - Socio succeduto alla società estinta - Sussistenza - Onere di allegazione della qualità di successore - Necessità - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - In genere. SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671567-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).

Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Civ. art. 2312

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)