diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 3025 del 16/02/2015 (Rv. 634062 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI | Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Proposizione da parte del primo giudice - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634062-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI

Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, essendo tenuto a statuire sulla domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)