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Sez. 1, Sentenza n. 4194 del 06/05/1987 (Rv. 452946 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI PARZIALI DI UN CREDITO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DEL CREDITO RESIDUO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452946-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI PARZIALI DI UN CREDITO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DEL CREDITO RESIDUO - IRRILEVANZA.*

L'esperimento di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 secondo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, con riguardo al pagamento parziale di un debito, non trova ostacolo nella circostanza che sia stata ammessa al passivo fallimentare la residua parte del credito, stante l'autonomia dell'atto investito da tale Azione, rispetto al titolo costitutivo del credito stesso.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)