Sez. 3, Sentenza n. 3506 del 05/03/1996 Ud. (dep. 06/04/1996) Rv. 204868 - 01
Edilizia - In genere | Lottizzazione abusiva - Acquisto a fini edificatori - Concorso Dell'acquirente nel reato - Configurabilità - Condizioni.
Edilizia - In genere
Il concorso di persone nel reato non deve necessariamente essere presente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poiché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga, quando l'attività sia ancora "in itinere". Il reato di lottizzazione abusiva non si esaurisce nel frazionamento del terreno, ma permane durante tutto il tempo necessario alle singole compravendite ed a tutte le attività conseguenti e strettamente indispensabili. Ne deriva che l'acquisto a fini edificatori non implica, di per sè, una partecipazione all'attività illecita, purché si ponga in modo autonomo ed avulso dal programma del venditore. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento, la sua condotta inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno iniziale: in tal modo le azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)