Sez. U - , Sentenza n. 25975 del 16/12/2016 (Rv. 641793 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudice amministrativo - Possibilità di riesaminare i medesimi fatti oggetto di giudizio penale - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’orientamento giurisprudenziale in base al quale al giudice amministrativo sarebbe consentito di riesaminare i fatti sui quali vi è stata una previa pronuncia da parte del giudice ordinario, prospettata in relazione ai principi di certezza e unitarietà della giurisdizione, atteso che essa muove dall’erronea premessa che il rapporto tra giudicato penale e giudizio amministrativo sia regolato dall’art. 652 c.p.p., mentre può rilevare il disposto dell’art. 654 c.p.p., e potendo, inoltre, il giudice amministrativo, ritenere sussistenti profili di condotta significativi sul diverso piano dell’illecito soggetto alla sua cognizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 117 com. 1, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 6, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 7, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 13 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)