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Sez. 3, Sentenza n. 241 del 16/02/1965 (Rv. 310335 - 01)

VEICOLI - IN GENERE - AUTOVEICOLO - COMPRAVENDITA - TRASCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - EFFETTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310335-01

VEICOLI - IN GENERE - AUTOVEICOLO - COMPRAVENDITA - TRASCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - EFFETTI - LIMITI.*

La trascrizione nel PRA degli Atti di acquisto degli autoveicoli ha gli stessi limitati scopi pubblicitari, attribuiti nel sistema della legge, alla trascrizione immobiliare (art. 2684 che richiama l'art. 2644 cod.civ.), ed e, quindi, preordinata a dirimere, in base alla priorità della data di iscrizione o di trascrizione, il conflitto tra più acquirenti di diritti reali sullo stesso bene del medesimo autore. Pertanto la cd pubblicità negativa, derivante dalla mancata trascrizione di un trasferimento, non puo essere invocata da chi, di fronte alla mancata trascrizione, non e terzo in senso tecnico, per non avere acquistato dallo stesso autore, mediante Atti debitamente trascritti, lo stesso diritto reale o un diritto reale incompatibile con quello ad altri trasferito con l'atto non trascritto. (Cfr. 68/61, 831/60, 3476/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2684

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)