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Sez. 2, Sentenza n. 828 del 29/01/1983 (Rv. 425581 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - NATURA GIURIDICA - CONFESSIONE - CONSEGUENZE - ATTO DI STRETTA ATTINENZA DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1983-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425581-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - NATURA GIURIDICA - CONFESSIONE - CONSEGUENZE - ATTO DI STRETTA ATTINENZA DELLA PARTE.*

L'ammissione di non avvenuta Estinzione di un debito, come ogni confessione, è atto di stretta attinenza della parte, alla quale, in concreto, bisogna relazionare l'animus confitendi, mentre tale valore non hanno le dichiarazioni del procuratore ad litem, le quali costituiscono meri elementi indizianti sempre che possano farsi risalire per via mediata alla parte. (V 3930/79, mass n 400391; (V 3150/77, mass n 386685).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)