Sez. 3, Ordinanza n. 19440 del 12/06/2026 (Rv. 678784-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Responsabilità professionale dell'avvocato - Omissione comunicazione del deposito della sentenza da impugnare - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Nesso di causalità - Mancanza di precedenti di legittimità - Non decisività.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, in sede di valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, il nesso causale tra l'omissione del difensore (nella specie consistita nel non aver informato le parti del deposito della sentenza da impugnare, con conseguente sua mancata impugnazione) e il risultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente non può essere escluso sulla base della mera mancanza di precedenti di legittimità sul punto controverso, trattandosi di argomento neutro e in sé inidoneo a fungere da spiegazione del giudizio controfattuale.
Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)