Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 132 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15249
- Ordinamento giudiziario
- Vice pretori onorari
- Possibilità di tenere udienza solo in caso di impedimento del magistrato titolare
- Conseguente lamentata limitazione della loro autonomia e potestà giurisdizionale
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente inammissibile, la normativa in materia essendo implicitamente rimessa dallo stesso art. 106, secondo comma, Cost., alla valutazione discrezionale del legislatore. - O. n. 1055/1988
Norme impugnate
- art. 34, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Parametri
- art. 106, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con sette ordinanze emesse il 28 luglio 1988, il 13 agosto 1988 (nn. 2 ordinanze), il 12 agosto 1988, il 28 agosto 1988, il 25 agosto 1988 e il 4 agosto 1988 dal Pretore di Gravina in Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 660 a 666 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia ha sollevato, con sette ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - secondo la quale "i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine" - viola l'indicato parametro costituzionale in quanto limita, fino ad annullarla, la potestà giurisdizionale dei vice pretori onorari, privandoli di ogni autonomia;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione.
punto 2
Considerato che i giudizi, per l'identità della questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che, la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice a quo, è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con ordinanza n. 1055 del 1988 e che non vengono addotti profili o argomentazioni diversi da quelli allora esaminati.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Gravina in Puglia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze