Sez. 5, Sentenza n. 26799 del 14/12/2004 Ud. (dep. 20/07/2005) Rv. 232283 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - IN GENERE | Riproposizione, come motivo subordinato, della richiesta di patteggiamento rigettata in primo grado per dissenso del PM - Esame preliminare del motivo principale relativo alla responsabilità dell'imputato - Necessità.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - IN GENERE
In tema di cognizione del giudice di appello, qualora l'appellante deduca come motivo principale l'infondatezza della affermazione di responsabilità e solo in via subordinata l'ingiustificato dissenso del P.M. in ordine alla richiesta di applicazione della pena proposta in primo grado, il giudice di appello deve dapprima esaminare il motivo principale e, solo nel caso in cui ritenga di confermare l'affermazione di responsabilità formulata in primo grado, può prendere in considerazione il motivo di impugnazione subordinato e accoglierlo, ove ritenga ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)