Sez. T, Ordinanza n. 7360 del 26/03/2026 (Rv. 678298-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Imposta sostitutiva - Rideterminazione del valore delle partecipazioni ex art. 5 l. n. 448 del 2001 - Versamento della prima rata - Natura - Atto unilaterale dichiarativo - Revocabilità unilaterale - Esclusione.
In tema di imposta sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, la scelta del contribuente di optare, anche mediante il solo versamento della prima rata, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà che, giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione e, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324, 1334 e ss. c.c., non è revocabile per scelta unilaterale del contribuente.
Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)