Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 76 del 1973
Massime (1)
Massima n. 6696
- Procedimento penale
- Pronuncia della sentenza
- Cod. proc. pen., art. 472, ultima parte
- Lettura del dispositivo
- Validità come notificazione anche per le parti non presenti alla lettura ma da considerarsi presenti al dibattimento
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura, già dichiarata infondata con sent. n. 136 del 1971.
Norme impugnate
- art. 472 codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1971 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tattoli Giuseppe, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto, con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 136 del 16 giugno 1971 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale;
che in questa sede non sono stati prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 472, ultima parte, del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal tribunale di Torino, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 136 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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