Sez. 1, Sentenza n. 2791 del 13/11/1985 Cc. (dep. 21/12/1985) Rv. 171416 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE.*
Quando i fatti-reati di per sè sono tali da denotare un'altra caratura criminologica e una potenziale capacità di sconvolgere le regole processuali, la motivazione intesa a denegare la libertà provvisoria o gli arresti domiciliari non deve indugiare nella dimostrazione dell'ovvio, ma deve prendere in considerazione le eccezionali circostanze, eventualmente poste in luce dalla difesa, che neutralizzano la valutazione negativa. Col che non si enuncia un principio di inversione dell'Onere della prova, ma si ricorda semplicemente come, per certi fatti di palese gravità e di allarmante pericolosità, il giudizio negativo e la prognosi sfavorevole discendano dalla regola d'esperienza, mentre la probabilità che l'imputato si acqueti ad una serena accettazione della dialettica processuale appartiene al novero delle eventualità singolari, queste sì da dimostrare con dati concreti e rigorosa argomentazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)